Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 134/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 134/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO
A seguito di deferimento operato dal Presidente della Lega
Professionisti Serie C, è stata contestata alla U.S. Catanzaro la violazione di
cui all’art. 1 co. 1° del previgente C.G.S. per non aver comunicato nei termini
prescritti alla suddetta Lega l’importo dell’ammontare delle ritenute
previdenziali ed erariali relative alle vertenze economiche dei tesserati
Tommaso De Carolis e Giuseppe Papallo dinanzi al Collegio Arbitrale.
Nei termini assegnati la società deferita ha inoltrato memoria a difesa
con la quale ha evidenziato che la ritardata comunicazione, avvenuta tramite
fax il 23.5.2001, era dipesa dalla provvisoria assenza per motivi di salute del
consulente del lavoro.
All’esito dell’odierna riunione, ritiene la Commissione che la
responsabilità sia incontestabile.
La norma precettiva è costituita dalla circolare n. 22 del 20.9.2000 che
ha disposto che, per la esecuzione delle delibere del Collegio Arbitrale che
fanno obbligo alle società di versare somme in favore dei loro tesserati, le
società debbano comunicare alla Lega entro venti giorni dalla pubblicazione
sul comunicato ufficiale della delibera del Collegio Arbitrale, l’importo esatto
delle ritenute previdenziali ed erariali ed ha, quindi, previsto che in caso di
omissione la Lega inviti le società a provvedere nel termine del dieci giorni,
decorsi i quali infruttuosamente viene disposto il deferimento alla
Commissione Disciplinare perché sanzioni l’inadempimento.
Nella specie la U.S. Catanzaro è rimasto inadempiente nei dieci giorni
seguiti al sollecito della Lega, provvedendo solo in data 23.5.2001.
La condotta tenuta dalla società deferita integra appieno la violazione
contestata, dovendosi l’inosservanza della normativa in esame considerare in
conflitto con il dovere di correttezza postulato dall’art. 1 co. 1° del C.G.S..
Sanzione congrua per tale violazione è l’ammenda di 500 euro, avuto
riguardo alla verosimile giustificazione addotta.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società U.S. Catanzaro l’ammenda di 500 euro.
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