Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 134/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 134/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO A seguito di deferimento operato dal Presidente della Lega Professionisti Serie C, è stata contestata alla U.S. Catanzaro la violazione di cui all’art. 1 co. 1° del previgente C.G.S. per non aver comunicato nei termini prescritti alla suddetta Lega l’importo dell’ammontare delle ritenute previdenziali ed erariali relative alle vertenze economiche dei tesserati Tommaso De Carolis e Giuseppe Papallo dinanzi al Collegio Arbitrale. Nei termini assegnati la società deferita ha inoltrato memoria a difesa con la quale ha evidenziato che la ritardata comunicazione, avvenuta tramite fax il 23.5.2001, era dipesa dalla provvisoria assenza per motivi di salute del consulente del lavoro. All’esito dell’odierna riunione, ritiene la Commissione che la responsabilità sia incontestabile. La norma precettiva è costituita dalla circolare n. 22 del 20.9.2000 che ha disposto che, per la esecuzione delle delibere del Collegio Arbitrale che fanno obbligo alle società di versare somme in favore dei loro tesserati, le società debbano comunicare alla Lega entro venti giorni dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale della delibera del Collegio Arbitrale, l’importo esatto delle ritenute previdenziali ed erariali ed ha, quindi, previsto che in caso di omissione la Lega inviti le società a provvedere nel termine del dieci giorni, decorsi i quali infruttuosamente viene disposto il deferimento alla Commissione Disciplinare perché sanzioni l’inadempimento. Nella specie la U.S. Catanzaro è rimasto inadempiente nei dieci giorni seguiti al sollecito della Lega, provvedendo solo in data 23.5.2001. La condotta tenuta dalla società deferita integra appieno la violazione contestata, dovendosi l’inosservanza della normativa in esame considerare in conflitto con il dovere di correttezza postulato dall’art. 1 co. 1° del C.G.S.. Sanzione congrua per tale violazione è l’ammenda di 500 euro, avuto riguardo alla verosimile giustificazione addotta. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società U.S. Catanzaro l’ammenda di 500 euro.
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