Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 143/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI GIULIANO CAMPORESE (TESSERATO F.C. TURRIS 1944)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 143/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI GIULIANO CAMPORESE
(TESSERATO F.C. TURRIS 1944)
Su deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C
viene contestata al calciatore Giuliano Camporese la violazione di cui all'art. 1
co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per comportamento contrario alla
correttezza, in quanto scoperto, in un casinò della Repubblica Slovena, in
possesso di banconote false, con ciò causando il proprio arresto e, di
conseguenza, la propria fisica indisponibilità a partecipare alla preparazione
ed alla gara di play-out con il Tricase.
In tale contesto il citato Collegio Arbitrale aveva:
- dichiarato risolto il contratto tra il calciatore e la società Turris, su
richiesta di quest'ultima, con ciò definendo l'aspetto contrattuale;
- rimesso alla Commissione Disciplinare il fascicolo per la valutazione
del comportamento del calciatore.
Alla riunione odierna prende parte in rappresentanza della società la
d.ssa Monica Fiorillo che, significativamente, produce un documento della
Turris da cui si evince che il Camporese non avrebbe preso parte all’incontro
con il Tricase non già per non essersi posto a disposizione della società e
dell'allenatore ma per scelta tecnica di questi che “lo avrebbe ritenuto non
pronto per una gara così importante".
Per il resto, la d.ssa Fiorillo si rifà alI'allegata memoria difensiva del
calciatore Camporese da cui, in sintesi e per il solo ambito sportivo, emerge la
sua buona fede avendo pagato la cauzione per ottenere la libertà ponendosi
subito a disposizione della società per la gara del 27.05.2001.
Pertanto al predetto calciatore non può essere addebitata alcuna
violazione dell’art. 1 co. 1 C.G.S. per mancanza di correttezza nel suo
comportamento nei confronti della società.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
il proscioglimento del calciatore Giuliano Camporese
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