Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 143/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. TURRIS 1944
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 143/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. TURRIS
1944
Su deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C,
si contesta alla Società F.C. Turris 1944 la violazione di cui all'art. 1 del
Codice di Giustizia Sportiva per aver richiesto con procedura d'urgenza la
risoluzione del contratto, stipulato con il calciatore Vincenzo Marinacci, in
quanto costui non avrebbe preso parte alla gara con il Tricase perché
arrestato nella Repubblica Slovena ove era stato trovato in possesso di
banconote false.
In tale contesto, il citato Collegio Arbitrale aveva viceversa:
- respinto il ricorso della società, essendo emerso chiaramente che
l'indisponibilità del calciatore era stata determinata non già dalle
procedure giudiziarie slovene ma dal fatto che egli fosse infortunato fin
dal 24.04.01;
- rimesso alla Commissione Disciplinare il fascicolo per la valutazione
del comportamento della società.
Alla riunione odierna, in rappresentanza della F.C. Turris, è comparso
l’Avv. Eduardo Chiacchio che in sostanza afferma che:
- la vertenza economica, pur dibattuta e poi perduta dalla società,
non sarebbe tale da configurare un comportamento antisportivo e
quindi il relativo deferimento;
- la società stessa, a più riprese, avrebbe chiesto al calciatore di
sottoporsi al controllo del medico sociale, cosa non verificatasi;
- l’importanza della presenza alla gara con i Tricase del Marinacci,
ancorché infortunato, risiedeva nel fatto che il detto calciatore avrebbe
dato sostegno morale alla squadra anche senza scendere in campo.
Osserva la Commissione che l’assunto difensivo della società non
modifica sostanzialmente la situazione e cioè l’impossibilità fisica del
calciatore infortunato a fornire le proprie prestazioni agonistiche.
Per quanto sopra, si ritiene che la società F.C. Turris, avendo richiesto
la procedura d'urgenza in tale vicenda, si sia resa responsabile di un
comportamento censurabile ai sensi dell’art. 1 del C.G.S.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società F.C. Turris 1944 l'ammenda di 1.000 euro.
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