Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/05/02 n. 231/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. LIVORNO CALCIO
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 29/05/02 n. 231/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. LIVORNO CALCIO
Su deferimento del Procuratore Federale, si contesta alla società A.S.
Livorno Calcio la violazione di cui all'art. 10 co. 2° del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere posto in essere comportamento antiregolamentare e
precisamente: in occasione della gara Livorno-Triestina del 3.2.2002 per aver
i propri sostenitori esposto in CURVA NORD uno striscione con la scritta “Tito
ce l’ha insegnato la foiba non è reato”.
Agli atti è presente la relazione dell’Ufficio Indagini, dalla quale si
evince:
che l’osservatore arbitrale presente alla gara Livorno-Triestina del 3
marzo 2002 non ha visto lo striscione di cui al capo di incolpazione
perché dalla sua posizione non godeva di una buona visuale della
curva livornese e che, a dire di costui, a fine gara nessuna delle
persone da lui incontrate lo ha informato dell’episodio;
che dall’istruttoria espletata interrogando appartenenti alla società A.S.
Livorno si è accertato come Alessandro Bini, rappresentante del
presidente della società amaranto, abbia visto, verso la fine del primo
tempo, lo striscione in argomento e ne abbia informato, a fine primo
tempo il direttore amministrativo Fulvio Benti, che lo rassicurava
riferendogli di essere tempestivamente intervenuto presso le forze
dell’ordine; il fatto era confermato anche dal presidente della Triestina,
Amilcare Berti, seduto in panchina durante la gara.
che dall’istruttoria espletata presso e con la collaborazione della
Questura di Livorno, anche grazie all’esame delle riprese audiovisive
effettuate dal Gabinetto provinciale della polizia scientifica ed
all’acquisizione della relazione di servizio stesa dal responsabile del
l’ordine pubblico presente alla gara, si è accertato, in relazione al fatto
oggetto dell’odierno procedimento, che effettivamente, quasi all’inizio
del primo tempo e per tutta la durata della gara, è rimasto esposto lo
striscione di cui al capo di incolpazione, che la forza pubblica ha
ritenuto opportuno non rimuovere per le gravi turbative alla sicurezza
che ne sarebbero derivate, stante l’elevato clima di tensione
determinatosi tra le opposte tifoserie: lo striscione recava la scritta:
“Tito ce lo ha insegnato: la foiba non è reato”.
All’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini veniva disposto
l’odierno deferimento da parte della Procura Federale.
Con memoria depositata nei termini e nelle forme di rito la società
deduceva:
preliminarmente l’improponibilità del deferimento per violazione
dell’art. 31 lett. b) C.G.S., essendo avvenuto l’intervento dell’ufficio
indagini oltre i termini indicati in esso articolo;
nel merito richiamava le gravi e reiterate provocazioni dei sostenitori
della Triestina descritte in sede di memoria difensiva e da ritenersi in
questa sede integralmente trascritte e recepite e dava atto dell’attivo
comportamento tenuto dalla società al fine di rimuovere lo striscione e
della circostanza che l’iniziativa dell’esposizione dello striscione era da
attribuire ad una sparuta minoranza, essendo quel giorno presenti allo
stadio circa dodicimila sostenitori livornesi; e concludeva chiedendo il
proscioglimento o, in subordine, il riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art. 10 co. II° C.G.S..
All’odierna riunione erano presenti, per la Procura Federale, l’Avv.
Federico Bagattini e per la società l’Avv. Paolo Bordonaro che concludevano
come da verbale.
La Procura Federale è senz’altro legittimata a promuovere l’azione
disciplinare e non è soggetta al limite temporale previsto dall’art. 31 lett. b1
del C.G.S. (che comunque è da considerarsi termine ordinatorio e non
perentorio).
Rigettata pertanto la richiesta di improcedibilità questa Commissione
rileva come il contenuto dello striscione costituisce una violazione
dell’addebito stante la esecuzione di un fatto che ha commosso l’opinione
pubblica mondiale per le sue esecretezze. Rileva però, anche, che tale
comportamento sia da addebitarsi ad un ristrettissimo gruppo di spettatori a
fronte di un imponente numero di persone che ha invece tenuto
comportamento corretto deve anche essere considerata la condotta tenuta
della società Livorno che evidenzia una immediata richiesta di attivazione,
volta al Dirigente responsabile alla tutela dell’ordine pubblico, di provvedere a
far rimuovere lo striscione; a cura delle forze dell’ordine il che equivale all’aver
fatto “quanto in sua possibilità per rimuovere la scritta” (art. 10 C.G.S.) che
consente una attenuazione.
Venendo alla definizione della sanzione si ritiene equa quella della
irrogazione della ammenda di euro 7.500,00 (sanzione lire: euro 10.329,17
diminuita a 7.500,00)
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società A.S. Livorno Calcio l’ammenda di euro 7.500,00.
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