Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 13/07/02 n. 258/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ALFONSO ZUCCARINO (TESSERATO FOGGIA CALCIO)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 13/07/02 n. 258/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2001-2002
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI
ALFONSO ZUCCARINO (TESSERATO FOGGIA CALCIO)
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata
contestato:
-a Alfonso Zuccarino, socio Foggia Calcio, la violazione dell'art. 27
comma 2° dello Statuto Federale, per "avere eluso l'obbligo di accettare la
piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni
particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle
materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di
carattere tecnico, disciplinare ed economico", avendo adito la giustizia
ordinaria senza avere chiesta la deroga.
Lo Zuccarino ha fatto pervenire alla Commissione una nota scritta in
cui sostanzialmente ammette i fatti contestatigli, limitandosi ad eccepire di non
essere a conoscenza dei regolamenti federali così come la nuova dirigenza
della società, di avere seguito i consigli dell'ex D.G. della stessa e di avere
comunque agito nella più assoluta buona fede. Per il che chiede che la
sanzione da irrogargli venga contenuta nei limiti del possibile.
Alla odierna riunione è comparso a rappresentare la Procura Federale
l'Avv. Roberto Lombardi il quale, preso atto di quanto sopra, ha concluso
chiedendo che, dovendosi affermare la responsabilità dell'incolpato per il
contestato comportamento antiregolamentare comunque posto in essere,
venga a questi irrogata la sanzione di cui all'art. 14 n.1 lett. e) del Codice di
Giustizia Sportiva quantificata nella inibizione fino al 31.12.2002.
Nessuno è comparso per l'incolpato.
La Commissione Disciplinare, ascoltate le argomentazioni e le
conseguenti richieste del rappresentante della Procura Federale, rilevato
doversi ritenersi acclarato il fatto contestato che va pertanto equamente
sanzionato.
Per questi motivi, la Commissione
d i c h i a r a
l'incolpato responsabile di quanto addebitatogli e conseguentemente,
ritenuta equa la richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale,
irroga allo stesso l'inibizione fino al 31.12.2002.
Share the post "Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 13/07/02 n. 258/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ALFONSO ZUCCARINO (TESSERATO FOGGIA CALCIO)"