Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 13/07/02 n. 258/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ALFONSO ZUCCARINO (TESSERATO FOGGIA CALCIO)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 13/07/02 n. 258/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ALFONSO ZUCCARINO (TESSERATO FOGGIA CALCIO) Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata contestato: -a Alfonso Zuccarino, socio Foggia Calcio, la violazione dell'art. 27 comma 2° dello Statuto Federale, per "avere eluso l'obbligo di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico", avendo adito la giustizia ordinaria senza avere chiesta la deroga. Lo Zuccarino ha fatto pervenire alla Commissione una nota scritta in cui sostanzialmente ammette i fatti contestatigli, limitandosi ad eccepire di non essere a conoscenza dei regolamenti federali così come la nuova dirigenza della società, di avere seguito i consigli dell'ex D.G. della stessa e di avere comunque agito nella più assoluta buona fede. Per il che chiede che la sanzione da irrogargli venga contenuta nei limiti del possibile. Alla odierna riunione è comparso a rappresentare la Procura Federale l'Avv. Roberto Lombardi il quale, preso atto di quanto sopra, ha concluso chiedendo che, dovendosi affermare la responsabilità dell'incolpato per il contestato comportamento antiregolamentare comunque posto in essere, venga a questi irrogata la sanzione di cui all'art. 14 n.1 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva quantificata nella inibizione fino al 31.12.2002. Nessuno è comparso per l'incolpato. La Commissione Disciplinare, ascoltate le argomentazioni e le conseguenti richieste del rappresentante della Procura Federale, rilevato doversi ritenersi acclarato il fatto contestato che va pertanto equamente sanzionato. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a l'incolpato responsabile di quanto addebitatogli e conseguentemente, ritenuta equa la richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale, irroga allo stesso l'inibizione fino al 31.12.2002.
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