Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 07/08/02 n. 274/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 07/08/02 n. 274/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO Con nota datata 17 maggio 2002, relativa alla gara Avellino – Ascoli del 10 marzo 2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la U.S. Avellino per rispondere della violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 e dell’art. 9, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva relativamente alla condotta di persona addetta al servizio d’ordine nonché della violazione dell’art. 11 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per fatti violenti, posti in essere da propri sostenitori, da cui è derivato pericolo per l’incolumità fisica dei calciatori dell’Ascoli, in relazione all’art. 62 commi 1, 2 e 3 delle N.O.I.F.. Nella citata nota il Procuratore Federale riferisce che, alla fine della gara, i calciatori dell’Ascoli si recavano sotto la curva occupata dai propri sostenitori per festeggiare il risultato ottenuto e che, nel rientrare verso il centro del campo per raggiungere l’ingresso agli spogliatoi, ubicato all’altezza della linea di centro – campo gli stessi venivano accerchiati da un gruppo di persone, costituito prevalentemente da tifosi dell’Avellino, i quali avevano invaso il terreno di gioco nonché da addetti al servizio d’ordine dello stadio. In tale evenienza il calciatore Gaetano Fontana veniva schiaffeggiato da due tifosi, mentre il calciatore Francesco Passatore veniva dapprima schiaffeggiato e successivamente colpito da una violenta testata da persona addetta al servizio d’ordine dell’Avellino. A seguito della lettera di contestazione dei fatti suesposti, inviata con nota datata 10 luglio 2002 dal Presidente di questa Commissione la società U.S. Avellino ha presentato le proprie deduzioni con nota datata 22 luglio 2002. Alla riunione odierna nessuno è comparso per la società U.S. Avellino, mentre il rappresentante della Procura Federale ha confermato la ricostruzione dei fatti contestati ed ha concluso, chiedendo l’irrogazione di un’ammenda di euro 12.500,00 con diffida, a carico della detta società. Pertanto, sulla base della documentazione acquisita agli atti e, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate da persone a conoscenza dei fatti contestati nel corso dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Indagini sono emersi elementi tali, da far ritenere provati quei fatti, in merito ai quali non appaiono significative le deduzioni difensive della società U.S. Avellino. La Commissione, quindi rileva la particolare gravità dei fatti contestati, ma ritiene la misura dell’ammenda proposta dalla Procura Federale economicamente non proporzionata alla fattispecie. Invero, tale ammenda – come ogni altra sanzione, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva – è indifferentemente applicabile a società sportive, militanti nei Campionati di Serie A, B, e C ed aventi ben diverse capacità economiche. In conseguenza la Commissione, considerato non estraneo all’andamento sportivo il principio di adeguamento della pena alla concreta fattispecie, ritiene sanzione adeguata l’ammenda di euro 6.000,00 da irrogare con diffida stante la gravità dei fatti accertati. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società U.S. Avellino la sanzione dell’ammenda di euro 6.000,00 con diffida.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it