Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 07/08/02 n. 274/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. SANT’ANASTASIA
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 07/08/02 n. 274/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2001-2002
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. SANT’ANASTASIA
Con nota datata 15 Novembre 2001 il Presidente della Lega
Professionisti Serie C ha deferito a questa Commissione la società A.C.
Sant’Anastasia per avere consentito al calciatore Francesco Caliento di
partecipare alla gara Sant’Anastasia – Cavese disputata il giorno 9 settembre
2001, pur non avendo ricevuto dalla stessa Lega il visto di esecutività alla
domanda di tesseramento di quel calciatore, così violando le disposizioni
contenute nel Comunicato Ufficiale n. 206/501 del 22/6/2001 nonché l’art.
12/5/a del Codice di Giustizia Sportiva.
A seguito della lettera di contestazione dei fatti suesposti, inviata con
data 6/7/2002 dal Presidente di questa Commissione, la Società A.C.
Sant’Anastasia ha presentato le proprie deduzioni a difesa con nota datata
18/7/2002.
Alla riunione odierna nessuno è comparso per la società
Sant’Anastasia.
Dal rapporto arbitrale della menzionata gara, acquisito agli atti, è
dunque risultato che a tale gara ha partecipato per la società Sant’Anastasia il
calciatore Francesco Caliendo ed inoltre che tale gara si è conclusa con il
risultato di 2-0 a favore della S.S. Cavese.
Dall’ulteriore documentazione acquisita è risultato inoltre che la Lega
mai ha concesso il visto di esecutività al tesseramento di quel calciatore a
favore della società Sant’Anastasia, la quale nelle proprie deduzioni non ha
negato il fatto contestato.
Pertanto, mentre nel citato Comunicato Ufficiale n. 206/501 del
22.6.2001 è prescritto che un calciatore non possa essere richiesto di alcuna
prestazione prima che la Lega conceda il visto di esecutività al relativo
tesseramento, l’art. 12/5/a del Codice di Giustizia Sportiva sanziona la
violazione di tale disposizione con la perdita della gara.
Orbene la condotta tenuta dalla società Sant’Anastasia, integra la
violazione contestata; tuttavia, la prevista sanzione è nella specie
inapplicabile, in considerazione del risultato della gara, in cui la violazione si è
verificata, già negativo per la detta società.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
non essere luogo a provvedere, in quanto la prevista sanzione è
inapplicabile, stante il risultato della gara.
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