Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 07/08/02 n. 274/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 07/08/02 n. 274/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2001-2002
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO
Su deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti di Serie
C è stata contestata al Foggia Calcio la violazione dell’art. 1 del Codice di
Giustizia Sportiva per avere sottoscritto risoluzione consensuale contenente
dichiarazione liberatoria non veritiera del calciatore Carlo Ricchetti.
Nelle forme e nei termini di rito perveniva memoria difensiva del
Foggia Calcio, nella quale si richiamava l’atto di risoluzione consensuale del
contratto sottoscritto dal calciatore in data 11 ottobre 2001, nel quale società e
calciatore dichiaravano di nulla avere a che pretendere reciprocamente e
concludeva pertanto chiedendo il proscioglimento dall’incolpazione
contestata.
Alla riunione del 26 luglio 2002 nessuno era presente.
Osserva la Commissione che il fatto risulta pienamente provato in via
documentale dagli atti di causa.
Esiste infatti documento di soli due giorni successivi rispetto a quello
invocato da parte difesa e precisamente scrittura privata in data 13 ottobre
2001 a firma del presidente del Foggia Calcio, di riconoscimento di debito in
capo alla società e nei confronti del calciatore per un importo netto di oltre lire
30.000.000; tanto rende, ovviamente, pienamente provato il fatto oggetto di
contestazione, essendo palesemente falsa la dichiarazione liberatoria
sottoscritta nell’atto di risoluzione consensuale del contratto a fronte del
riconoscimento di debito richiamato.
Ritiene la Commissione equo irrogare la sanzione indicata in
dispositivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società Foggia Calcio la sanzione dell’ammenda di euro
500,00.
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