Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 12/08/02 n. 266/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DAVIDE CARFORA (TESSERATO A.S. PALMESE CALCIO)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 12/08/02 n. 266/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DAVIDE CARFORA (TESSERATO A.S. PALMESE CALCIO) Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del 9 Maggio 2002, si contesta al calciatore Carfora Davide, tesserato della A.S. Palmese Calcio la violazione di cui all’art. 1 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 11 co. 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sporti va non avendo egli dato esecuzione al lodo arbitrale Teofrasto Talozzi - Davide Carfora del 10 maggio 2002 che lo ha visto soccombente nei termini dei 30 giorni previsti. Alla riunione odierna è presente in rappresentanza della Procura Federale il Dott. Stefano Palazzi. L’incolpato non è presente nè in via personale né attraverso un proprio legale rappresentante. Nel proprio intervento il Dott. Palazzi sottolinea come risulti in modo non equivoco che il calciatore non ha adempiuto a quanto era suo dovere adempiere; esiste pertanto a suo carico una responsabilità oggettiva ed automatica. Ciò in quanto la Federazione crea ed utilizza strumenti per il corretto funzionamento del sistema; non aderirvi costituisce fatto di significativa gravità. Del tutto non rilevante è poi il riferimento fatto dal Carfora nelle proprie memorie difensive alle vicende personali giudiziarie del Talozzi e finalizzato ad alleggerire le proprie responsabilità. Ciò in quanto la vicenda stessa era da affrontare in altra sede. Il Dott. Palazzi al termine del proprio intervento ha richiesto per il calciatore la squalifica a tutto il 10 settembre 2002. Ritenendo chiari e provati come sopra descritto i fatti addebitati al calciatore la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Davide Carfora la sanzione della squalifica a tutto il 10 settembre 2002.
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