Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 12/08/02 n. 266/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MASSIMO GIOVE (PRESIDENTE TARANTO CALCIO) E DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 12/08/02 n. 266/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MASSIMO GIOVE (PRESIDENTE TARANTO CALCIO) E DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO In data 4 Ottobre 2001 il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il presidente della società Taranto Calcio Massimo Giove per la violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 27 dello Statuto perché in occasione della partita di Campionato Fasano – Taranto del 31 gennaio 2001 rilasciava a due dirigenti del Fasano un assegno bancario inesigibile a garanzia del pagamento di biglietti della partita citata ed inoltre perché in data 14 febbraio 2001 depositava ricorso all’autorità giudiziaria volto ad ottenere il sequestro del titolo, senza autorizzazione della F.I.G.C., inoltre deferiva la società Taranto per rispondere della violazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine all’addebito contestato al suo Presidente. Nel corso dell’udienza tenutasi presso la sede della Lega il 27 luglio 2002 il rappresentante della Procura Dott. Stefano Palazzi confermava gli addebiti mossi nell’atto di deferimento e chiedeva per il Giove l’inibizione di mesi sei e per la società Taranto l’ammenda di euro 1.000,00. Alla luce degli elementi sottoposti ritiene questa Commissione che il comportamento del Giove abbia violato i principi di lealtà e correttezza cui debbono ispirarsi nella loro attività i dirigenti delle società di calcio, sia nell’aver consegnato un assegno inesigibile sia nell’aver violato la clausola compromissoria che esclude la possibilità di adire il giudice ordinario in mancanza di una previa autorizzazione della Federazione; ritiene, inoltre, che la misura della sanzione individuata dalla Procura sia congrua e proporzionata alla gravità dei comportamenti mantenuti. Infine questa Commissione ritiene che la società Taranto debba essere richiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta, dell’addebito contestato al suo Presidente. Per questi motivi su esposti, la Commissione Disciplinare d e l i b e r a di irrogare al Sig. Massimo Giove (Presidente Taranto Calcio) la sanzione dell’inibizione a svolgere l’attività relativa alla funzione di Presidente della Società per mesi sei ed alla società Taranto Calcio l’ammenda di euro 1.000,00.
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