Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 12/08/02 n. 266/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ETTORE SETTEN (PRESIDENTE PRO-TEMPORE TREVISO F.C. 1993) DELLA SOCIETA’ TREVISO F.C. 1993 E DI ROBERTO COLUSSI (GIA’ CALCIATORE DILETTANTE TESSERATO U.S. SEVEGLIANO E ATTUALMENTE TESSERATO A.C. THIENE)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 12/08/02 n. 266/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2001-2002 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ETTORE SETTEN (PRESIDENTE PRO-TEMPORE TREVISO F.C. 1993) DELLA SOCIETA’ TREVISO F.C. 1993 E DI ROBERTO COLUSSI (GIA’ CALCIATORE DILETTANTE TESSERATO U.S. SEVEGLIANO E ATTUALMENTE TESSERATO A.C. THIENE) Gli addebiti mossi al signor Setten Presidente pro-tempore della Treviso F.C. 1993 e alla società Treviso F.C. 1993 non appaiono trovare conferma. Devesi preliminarmente rilevare che il contestato contratto triennale fra la società Treviso e il calciatore Colussi Roberto, sarebbe stato sottoscritto nel maggio 2001. Sul punto la società osserva che in tale epoca l’incolpato signor Setten “non rivestiva alcuna carica sociale” essendo stato nominato Presidente della società incolpata solo in data 19 luglio 2001 senza che prima avesse mai rivestito carica alcuna. La Commissione, verificati gli atti di Lega che si allegano in copia alla presente delibera, deve dare atto della esattezza della deduzione difensiva. Il Signor Setten non risulta infatti aver ricoperto alcuna carica nella società Treviso se non a partire dal 19 luglio 2001. Costui quindi non ha potuto sottoscrivere in veste di Presidente alcun contratto con il calciatore dilettante Roberto Colussi. Questa Commissione ritiene comunque di affrontare il problema attinente all’elemento materiale della contestazione: la esistenza o meno di un contratto fra la società Treviso e il calciatore Colussi. Di tale circostanza se ne viene a conoscenza attraverso la dichiarazione del signor Luigino Sabot dirigente della U.S. Savignano convocato dall’Ufficio Indagini a seguito di quanto da lui dichiarato in una intervista rilasciata al quotidiano “Il Gazzettino” dell’11 Agosto 2001. Tra le cose costui riferiva di essere venuto a conoscenza che Roberto Colussi aveva sottoscritto, in circostanza di campionato cui partecipava il Savignano società per la quale era tesserato come calciatore un contratto triennale con la società Treviso peraltro non depositato in Lega. Riferiva altresì che tale circostanza gli era stata confermata dal Colussi medesimo. In mancanza di qualsiasi elemento di riscontro e ben potendosi la dedotta conferma verbale ricevuta dal Sabot essere una millanteria del Colussi resa al fine di valorizzare all’interno della società la sua posizione in ordine al calcio mercato, questa Commissione nutre seri dubbi, non in relazione alla attendibilità del Sabot ma alla sincerità del Colussi, tanto più che il medesimo si è reso contumace, pur avendo smentito con una memoria in maniera categorica di aver mai intrattenuto rapporti con il Treviso; ed infine la società Savignano cede il proprio calciatore senza aver tenuto alcun contratto con il Treviso; trasferendo il medesimo, a titolo definitivo alla società Thiene. Sono questi tutti elementi che non consentono un giudizio di certezza del contratto così come contestato. All’insussistenza dell’elemento materiale consegue la dichiarazione di non responsabilità degli incolpati perché il fatto non sussiste. Per quanto attiene alla contestazione mossa al Colussi sub c) si dichiara di non doversi procedere perché già giudicato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il Sig. Ettore Setten e la società Treviso F.C. 1993 perché il fatto non sussiste; d i c h i a r a non doversi procedere nei confronti del calciatore Roberto Colussi perché già giudicato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto.
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