Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’13/11/02 n. 71 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DOMENICO COSTANZO (TESSERATO PISA CALCIO S.P.A.)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’13/11/02 n. 71 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DOMENICO COSTANZO (TESSERATO PISA CALCIO S.P.A.) Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata contestata al calciatore Domenico Costanzo, già tesserato per la società Pisa Calcio S.p.a. ed attualmente per la società Taranto Calcio S.r.l., la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’incarico conferito all’agente di calciatori Francesco De Bortoli, rilasciando altro incarico all’agente Mauro Cevoli. Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 5 aprile 2000, con scadenza 31 marzo 2002, con precisione di rinnovo tacito di anno in anno in difetto di disdetta e di revocabilità con obbligo per il calciatore di risarcire i danni, salvo che la revoca sia dovuta a giusta causa; il secondo mandato risulta firmato il 30 giugno 2002. All’odierna riunione, assente il Costanzo, che ha avuto rituale comunicazione del procedimento disciplinare, il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., avv. Alessandro Avigliano, ha chiesto l’affermazione di responsabilità dell’incolpato, con irrogazione di € 700,00 di ammenda. Precisato che, con riferimento al primo mandato, il calciatore non aveva dato disdetta e non aveva revocato l’incarico e che, quindi, il medesimo era ormai tacitamente rinnovato per un anno, osserva la Commissione che l’art. 24 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori pubblicato in Roma il 22 novembre 2001 (Com. Uff. n.81) stabilisce, al quarto comma, che “decorso un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento tutti i rapporti instaurati, vigente il regolamento F.I.G.C. del 19 dicembre 1997, decadono di diritto”; per l’effetto, considerato che il nuovo regolamento è entrato in vigore il 7 dicembre 2001, alla data 30 giugno 2002 il rapporto instaurato con il primo agente (allora denominato “procuratore sportivo”) conservava validità. La condotta in oggetto non è improntata ai principi enunciati nell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizio Sportiva, e quindi, avuto riguardo al fatto nel suo complesso, ai sensi dell’art. 14 C.G.S., si stima sanzione congrua l’ammenda, che si quantifica in € 400,00. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Costanzo Domenico l’ammenda di € 400,00.
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