Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’13/11/02 n. 71 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO GALLI (TESSERATO AC SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’13/11/02 n. 71 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO GALLI (TESSERATO AC SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.) Il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il calciatore Alessandro Galli, tesserato dell'A.C. Sangiovannese 1927 S.p.A., la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'agente di calciatori Francesco De Bortoli, rilasciando altro incarico all'agente di calciatori Mauro Cevoli. Agli atti figurano i due incarichi: il primo venne conferito il 9 luglio 2000, con durata fino al 31 marzo 2002, con previsione di rinnovo tacito di anno in anno in difetto di disdetta e di revocabilità con obbligo per il calciatore di risarcire i danni, salvo che la revoca sia dovuta a giusta causa; il secondo risulta da atto datato 1 luglio 2002. Il calciatore, che ha fatto pervenire memoria difensiva, non contesta i fatti, ma evidenzia la sua assoluta buona fede perché al momento del conferimento del secondo mandato, l'agente Cevoli gli disse che per disposizioni federali "le vecchie procure erano caducate" a tutti gli effetti al 30 aprile 2002. A prova dell'assunto allega copia di una delibera della Commissione Agenti della F.I.G.C., presa il 17 gennaio 2002, del seguente tenore: "Tutti i modelli contrattuali precedenti cessano di avere efficacia e non potranno più essere utilizzati dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della presente delibera; i mandati depositati presso la Commissione fino alla data di comunicazione della presente delibera e redatti su modelli precedenti o comunque diversi da quelli oggi adottati, perderanno di efficacia se non confermati sui nuovi modelli contrattuali entro il 30 aprile 2002; fino all'iscrizione nell'Albo degli Agenti, che dovrà avvenire comunque entro il 15 marzo 2002 all'esito della frequenza al corso abilitante o del superamento dell'esame alternativo, i procuratori iscritti al previgente elenco speciale debbono comunque utilizzare i nuovi modelli per la stipula di nuovi rapporti contrattuali". Il deferito rileva, infine, che in sostanza si era affidato al nuovo professionista, senza preoccuparsi di compiere personalmente ulteriori indagini, posto che una delle prerogative del mandato in questione è il totale affidamento alla funzione esercitata dall'agente di calciatori. All'odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., avv. Alessandro Avigliano, e il calciatore, assistito dall'avv.. Lucia Bianco. Il primo ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'incolpato, con irrogazione di € 700,00 di ammenda; la seconda ha ribadito i motivi già esposti nella memoria, sottolineando la buona fede e l'involontarietà della condotta e chiedendo in tesi il proscioglimento del deferito, in ipotesi una sanzione lieve. Precisato che, con riferimento al primo mandato, non risulta che sia stata data disdetta o revoca dell'incarico e che, quindi, il medesimo era ormai tacitamente rinnovato per un anno (secondo il precedente regolamento), va aggiunto che l'art. 24 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori pubblicato in Roma il 22 novembre 2001 (Com. Uff. n. 81), ed entrato in vigore il 7 dicembre 2001, stabilisce, al quarto comma, che "decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i rapporti instaurati, vigente il regolamento F.I.G.C. del 19 dicembre 1997, decadono di diritto". Pertanto, alla data del 1 ° luglio 2002 il rapporto instaurato con il primo agente (allora denominato "procuratore sportivo") conservava validità. Circa la delibera prodotta a sostegno della buona fede, va detto che per il principio della gerarchia delle fonti la Commissione Agenti non poteva invalidare la disposizione transitoria sopra riportata e, soprattutto, che la delibera attiene alla fase organizzativa dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento e riguarda la messa a punto dei nuovi moduli e l'utilizzazione di quelli vecchi, non più compatibili con le disposizioni introdotte con il regolamento del 2001. Ad avviso della Commissione, non è del tutto plausibile un errore d'interpretazione come quello enunciato dall'interessato e - a seguire la versione dello stesso - ingenerato da persona qualificata. Tuttavia, posto che non si può escludere che le cose siano andate nel modo indicato dall'incolpato e che il testo della delibera si presta a qualche equivoco, resta un difetto di correttezza per il semplicistico affidamento ad una interpretazione che la norma di rango principale rendeva all'evidenza scorretta. La condotta integra la violazione contestata e, avuto riguardo all'art. 14 C.G.S., si stima sanzione congrua l'ammenda di € 250,00. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Galli Alessandro l'ammenda di € 250,00.
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