Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’27/11/02 n. 84 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ZATTARIN GIANLUCA (TESSERATO CALCIO CHIETI S.P.A.) E SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A..

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’27/11/02 n. 84 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ZATTARIN GIANLUCA (TESSERATO CALCIO CHIETI S.P.A.) E SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A.. Sulla base di notizie di stampa venivano avviate indagini in ordine al comportamento tenuto dal calciatore Zattarin Gianluca al termine della gara Vis Pesaro – Chieti del 10 marzo 2002, e all’esito degli accertamenti il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il tesserato, per la violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S., e, per responsabilità oggettiva, la società di appartenenza, Calcio Chieti S.p.A.. Più precisamente, al calciatore viene contestato: -a) di essersi intrattenuto nella zona adiacente agli spogliatoi e di aver urlato ed inveito con frasi minacciose e volgari nei confronti dei tifosi locali, provocandone una violenta reazione; -b) di non essersi presentato innanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini che lo aveva convocato nell’ambito delle indagini relative ai fatti di cui alla lett. a). Società e tesserato hanno fatto pervenire sostanziose memorie, e all’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, ha chiesto l’affermazione di responsabilità degli incolpati, con irrogazione all’atleta della squalifica per tre giornate ed alla società di € 1.000,00 di ammenda; il rappresentante del Chieti ha ribadito le ragioni del proscioglimento esposte per iscritto, e solo in ipotesi ha chiesto l’irrogazione di una lieve sanzione pecuniaria. Il deferimento riposa su quanto riferito all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. dal Vice Questore della Polizia di Stato che il 10 marzo 2002 dirigeva il servizio di ordine pubblico in occasione dell’incontro di calcio Vis Pesaro – Chieti. Il funzionario riferiva le seguenti circostanze: verso le ore 17,30, dopo aver effettuato la scorta al pullman dei tifosi del Chieti, si era recato nella zona d’uscita dello stadio, vicina agli spogliatoi, per l’opportuno controllo della situazione; notava così che nei pressi del cancello una folla di persone inve iva ad alta voce nei confronti di una persona che indossava la tenuta con i colori sociali del Chieti e che veniva poi identificato per Zattarin Gianluca; per parte sua, il calciatore urlava nei confronti delle persone accalcate sul cancello frasi quali “…bastardi, ve la prendete con i miei genitori, vi spacco il c…, se vengo lì vi spacco tutti” e nel contempo si avvicinava a circa 15 metri dall’ingresso, continuando ad urlare e gesticolando in modo inequivocabilmente provocatorio; i tifosi, a loro volta, replicavano con insulti vari, spingendo con violenza la cancellata, mentre il calciatore si avvicinava sempre di più ai tifosi, continuando nel suo atteggiamento provocatorio; il Dirigente della P.S. esortava lo Zattarin a desistere da una condotta scomposta e istigatrice, ma costui faceva presente che i tifosi, poco prima, avevano circondato i suoi genitori per protestare contro di lui, e che gli stessi tifosi erano dei vigliacchi perché se la dovevano prendere con lui; dopo questa spiegazione il calciatore ricominciava a gridare e ad avvicinarsi alla folla; veniva quindi fermato e riportato verso il pullman, ove continuava a gridare ancora per qualche minuto. L’autorevolezza della fonte delle notizie induce a ritenere che i fatti siano andati così come sopra riportato; ma proprio da quel racconto si ricavano due circostanze rilevanti: il Dirigente di P.S. arrivò sul posto quando già era in corso il duello verbale tra calciatore e tifosi; nello scambio di insulti e minacce il tesserato fece riferimento ai suoi genitori, e degli stessi parlò con chi cercava di ricondurlo alla calma. Pertanto, può ritenersi provato quanto evidenziato nelle memorie scritte e ribadito dal calciatore nel corso della riunione: al termine della partita lo Zattarin si fermò a salutare i suoi genitori a breve distanza dal pullman e nell’occasione venne aggredito verbalmente dai tifosi di casa, forse perché riconosciuto come l’autore della rete che aveva portato in momentaneo vantaggio il Chieti; quando i suoi genitori varcarono il cancello che delimitava l’area protetta, “il vociare dei tifosi si fece più concitato e forte”, e il figlio vide suo padre e sua madre aggrediti con spinte e sputi, e fu allora che “nacque con i tifosi un acceso contraddittorio, con scambio di reciproche offese”. Così ricostruiti i fatti, la Commissione riconosce che il calciatore sia stato spinto ad agire in stato d’ira determinato dalla condotta tenuta dai tifosi e nel giustificato timore per i suoi genitori, e tuttavia osserva che la reazione del calciatore, inidonea ad ottenere un qualche risultato utile per i genitori venuti da Padova per rivedere il figlio, resta censurabile, perché manifestamente capace di far degenerare la situazione, così aggravando il pericolo per l’ordine pubblico, e non facilitando l’opera di chi istituzionalmente è preposto a vigilare sulla incolumità dei cittadini. Quanto alla mancata comparizione innanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, va solo detto che sono andati a vuoto gli appuntamenti fissati per il 10 e il 16 giugno, e che è rimasto senza esito il sollecito rivolto alla società Calcio Chieti. Le spiegazioni del deferito circa fraintendimenti e incomprensioni non hanno pregio e anche questa condotta si pone in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità. Ad avviso della Commissione, per il calciatore è sanzione congrua, che tiene conto delle concrete circostanze dei fatti, quella di una giornata di squalifica; per la società, inevitabilmente tenuta per responsabilità oggettiva, è misura adeguata l’ammenda di € 500,00 considerato che per i fatti di intemperanza, contrariamente a quanto in un primo momento rilevato, ebbe comunque ad attivarsi, a mezzo dell’allenatore e di un dirigente, per riportare alla calma il suo tesserato. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore ZATTARIN GIANLUCA la squalifica per una gara effettiva e alla società CALCIO CHIETI S.P.A. l’ammenda di € 500,00. di irrogare al calciatore Cavalieri Paolo l’ammenda di € 400,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it