Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 121 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DEL CALCIATORE COSTA MARVIN (CATANIA CALCIO S.P.A.).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 121 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DEL CALCIATORE COSTA MARVIN (CATANIA CALCIO S.P.A.). Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C, si contesta al calciatore Costa Marvin, la violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice Giustizia Sportiva, perché, essendo tesserato dall’11.9.2001 per la società Calcio Catania, ha sottoscritto in data 12.9.2001 altro tesseramento per la società A.C. S.Lucia in tal modo violando il precetto dell’art.40 comma 4 delle N.O.I.F. Alla riunione del 6/7/2002 l’interessato disconosceva come propria la firma apposta sulla richiesta di tesseramento per la società A.C. S.Lucia e ribadiva l’assunto pur dopo l’invito del Presidente della Commissione a tenere leale comportamento, stante la gravità di quanto dedotto. Veniva acquisito un saggio della sua scrittura e, ritenuto che una sia pur superficiale valutazione delle due grafie sembrava confermare la rilevante circostanza, la Commissione decideva di trasmettere gli atti all’ufficio Indagini per ulteriori accertamenti. Con nota del 25 settembre 2002 il Collaboratore dell’Ufficio Indagini trasmetteva il supplemento d’istruttoria e veniva così fissata nuova riunione, alla quale non ha presenziato il calciatore. Esaminati i nuovi atti, la Commissione ritiene –come già evidenziato dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini – che la firma apposta sul modulo di tesseramento per la A.C. Santa Lucia non sia autentica, per tutta una serie di considerazioni, compresa quella relativa alla errata indicazione del nome del padre del deferito e di quello errato nella grafia, della madre. Poiché i fatti sono già noti all’Ufficio Indagini, alla Commissione non resta che prosciogliere il Costa. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Costa Marvin dall’addebito a lui contestato.
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