Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 121 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DEL CALCIATORE DI MAGGIO ANTONINO (A.C. SANT’ANASTASIA S.R.L.).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 121 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DEL CALCIATORE DI MAGGIO ANTONINO (A.C. SANT’ANASTASIA S.R.L.). Su deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti serie C si contesta al calciatore Di Maggio Antonino, la violazione di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver affermato, contrariamente al vero, di non essergli stati corrisposti dalla A.C. Sant’Anastasia S.r.l., gli emolumenti contrattualmente stabiliti relativi alle mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2001. All’odierna riunione il calciatore ha dichiarato che l’assegno in atto di 13 milioni riguarda il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, e che quanto agli emolumenti ha percepito solo quelli relativi ai mesi di dicembre 2000 e gennaio 2001. 121/451 Considerato che, come già osservato dal Collegio Arbitrale, sul presunto accordo verbale intercorso tra le parti, e ribadito a questa Commissione, non sono state prodotte prove utili, resta il fatto che l’assegno di 13 milioni è stato pacificamente incassato dal deferito, che lo aveva avuto al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, l’infodatezza della domanda rivolta al Collegio Arbitrale si risolve in violazione dei principi di lealtà e probità. Avuto riguardo al fatto e alla personalità del giovane calciatore, attualmente senza squadra, si stima sanzione adeguata quella dell’ammonizione con diffida. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Di Maggio Antonino la sanzione dell’ammonizione con diffida.
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