Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 121 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PAGOTTO ANGELO (U.S. TRIESTINA CALCIO S.R.L.).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 121 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PAGOTTO ANGELO (U.S. TRIESTINA CALCIO S.R.L.). Su deferimento del Procuratore Federale viene contestata al calciatore Pagotto Angelo della società U.S. Triestina Calcio S.r.l., la violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 11 co.2° del Regolamento Agente di Calciatori, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva omettendo di corrispondere all’agente di calciatori Sig. Moreno Roggi la somma di lire 16.026.000 fissata dal lodo arbitrale 3.4.2001. 121/452 Nessuna memoria difensiva perveniva nell’interesse del deferito. All’odierna riunione il Procuratore Federale chiedeva irrogarsi al Pagotto la sanzione di € 500,00 di ammenda; nessuno era presente nell’interesse del deferito. Osserva la Commissione che il fatto contestato è provato in via documentale del lodo arbitrale in atti; dalle notifiche del medesimo al Pagotto e dall’assenza di deduzioni difensive. Alla luce di quanto disposto dall’art.7 commi 1 e 2 del Regolamento per la procedura arbitrale, la condotta contestata dal Pagotto viola palesemente i principi sportivi della lealtà e della correttezza e merita la sanzione di cui al dispositivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere al calciatore Angelo Pagotto (U.S. Triestina Calcio S.R.L.)la sanzione di € 500,00 di ammenda.
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