Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. C. GIUGLIANO S.R.L..

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. C. GIUGLIANO S.R.L.. Su deferimento del Procuratore Federale del 26 settembre 2001 – foglio 6670/463 PF/en - viene contestata alla S.S.C. Giugliano S.r.l. la violazione dell'art.6 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, all'epoca vigente, ora art.9 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, essendo stati, prima dell'inizio della gara con la società Sant'Anastasia dell' 8/4/2001, aggrediti e malmenati due dirigenti della società ospite e tre suoi tesserati. Alla riunione odierna sono presenti quale rappresentante della Procura Federale l'avv. Roberto Lombardi e, giusta delega a tal fine pervenuta, l'avv. Eduardo Chiacchio in rappresentanza della società sportiva. Nel proprio intervento l'avv. Lombardi sottolinea come gli accertamenti sull'accaduto non lascino dubbi e rivestano particolare gravità, avuto riguardo alle circostanze di tempo e luogo e fossero chiaramente finalizzati ad intimidire la squadra ospite prima di entrare in campo. Si sottolinea in particolare che taluni degli aggressori sarebbero stati poi visti in campo con le pettorine del servizio d'ordine. L’avv. Lombardi tal fine conclude il suo intervento chiedendo la sanzione di 3.000,00 euro. In difesa della società l'avv. Chiacchio sottolinea che il deferimento é da contestare in toto, atteso che mancano prove certe sui fatti così come asseritamene avvenuti prima della gara. Le contestazioni sono prive di riscontri, e pur se concordanti, fanno riferimento alle sole affermazioni dei dirigenti ospiti atteso che né la terna arbitrale né altri organi ufficiali hanno visto e refertato alcunché né trova riscontri oggettivi attraverso indicazioni delle forze dell'ordine, referti sanitari o altro. Tanto premesso chiede l'assoluzione per la società rappresentata. La Commissione, esaminata la documentazione degli atti deve rilevare che quanto lamentato dalla società ospite non trova oggettivo riscontro in atti ufficiali. La sola lettura pur dettagliata e concordante ma pur sempre di parte della società ospite, non costituisce infatti prova qualificata delle lamentate aggressioni. Sulla base di tutto ciò non é possibile configurare addebiti per comportamento illecito dei rappresentanti della S.S.C. Giugliano Srl. Per quanto sopra la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere la società in parola.
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