Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DEL CALCIATORE MALAFRONTE LUIGI E DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L..

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DEL CALCIATORE MALAFRONTE LUIGI E DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.. Su deferimento del Collegio Arbitrale (C.U. n. 38/C.A. del 8/6/2002) si contesta al calciatore Malafronte Luigi ed alla società F.C. Sporting Benevento S.R.L. la violazione dell'art. 94 delle N.O.I.F. per aver tra di loro sottoscritto accordi che prevedono compensi in contrasto con le norme regolamentari e federali ed aver riscosso il primo e corrisposto la seconda compensi extracontratto. I fatti fanno riferimento ad un asserito mancato pagamento di un assegno tornato insoluto e relativo alle prestazioni sportive del calciatore per la stagione 2000-2001. Sulla vicenda, il Collegio Arbitrale aveva rimesso gli atti alla Commissione Disciplinare per gli adempimenti di competenza. Alla riunione odierna sono presenti l'avv. Raffaele lammarino per il Malafronte e l'avv. Eduardo Chiacchio per la società F.C. Sporting Benevento S.R.L.. Nel proprio intervento il primo si rifa alla memoria difensiva già prodotta presso la Commissione Disciplinare e che in sostanza sottolinea come il comportamento del calciatore, che aveva sottoscritto la quietanza liberatoria, non sia da sanzionare in quanto non ravviserebbe un rapporto di tipo diverso 152/559 da quello correttamente intrapreso. Tra l’altro il Collegio lo ha solo ritenuto presunto ed eventuale. A tal fine richiede il proscioglimento del calciatore. Nella sua esposizione l'avv. Chiacchio, analogamente, sottolinea come non sia intercorsa alcuna intesa anticontrattuale e che la società ha mai corrisposto fuori busta. In sostanza quanto corrisposto e quietanzato corrisponde a quanto contrattualmente previsto. Tanto premesso richiede il proscioglimento della società. Questa Commissione Disciplinare sulla base degli atti così come disponibili ritiene che manchino elementi documentali per individuare e sanzionare comportamenti contrari alla regola della correttezza prescritta dal codice di giustizia sportiva. Per quanto sopra la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Malafronte Luigi e la società F.C. Sporting Benevento S.R.L..
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