Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DEL CALCIATORE MIGLIACCIO ELIO (F.C. TURRIS 1944 S.R.L.).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DEL CALCIATORE MIGLIACCIO ELIO (F.C. TURRIS 1944 S.R.L.). Su deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C, si contesta al calciatore Migliaccio Elio, la violazione di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver sostenuto, in contrasto con il vero, di non essergli stati corrisposti dalla F.C. Turris 1944 S.r.l., gli emolumenti contrattualmente convenuti per le mensilità successive all'Agosto 2000, La vicenda fa in realtà riferimento ad un contratto stipulato l' 1/7/2002, regolarmente depositato in Lega e con i relativi importi regolarmente corrisposti a margine del quale, pur tuttavia, il calciatore reclama dalla società il pagamento di ulteriori .due assegni che sono ritornati protestati. Orbene, il Collegio Arbitrale ha respinto la domanda del Migliaccio ritenendo l'ultimo importo non dovuto e rimettendo gli atti agli organi disciplinari per quanto di competenza. Alla riunione odierna é presente quale rappresentante della parte l' avv. Eduardo Chiacchio che ne sostiene la non responsabilità e ne richiede il proscioglimento. Nella circostanza vengono acquisiti agli atti le fotocopie degli assegni protestati. In merito, questa Commissione ritiene che, pur essendo in effetti emerso che il pagamento da parte della società F.C. Turris 1944 S.r.l. non era dovuto, sia pur tuttavia mancata nella condotta del calciatore come elemento oggettivo la consapevolezza della propria iniziativa come fatto antisportivo da ricondurre alla fattispecie dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto sopra la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il calciatore Migliaccio Elio.
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