Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI PETRELLA VINCENZO (PRESIDENTE DELLA CASERTANA F.C. SRL), GAMBARDELLA MARIO (SOCIO DELLA A.C. NOCERINA 1910 SRL), VITIELLO CARLO (DIRIGENTE DELLA A.C. NOCERINA 1910 SRL) E DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. SRL SOCIETA’ A.C. NOCERINA 1910 SRL..

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 151 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI PETRELLA VINCENZO (PRESIDENTE DELLA CASERTANA F.C. SRL), GAMBARDELLA MARIO (SOCIO DELLA A.C. NOCERINA 1910 SRL), VITIELLO CARLO (DIRIGENTE DELLA A.C. NOCERINA 1910 SRL) E DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. SRL SOCIETA’ A.C. NOCERINA 1910 SRL.. Su deferimento del Procuratore Federale si contesta ai tre tesserati la violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 95 comma 5 delle N.O.I.F., per avere convenuto pattuizioni non risultanti dai documenti depositati relativi ai tesseramenti dei calciatori D’Alterio Salvatore e Trifone Luca per la stagione sportiva 2000/2001; il Gambardella la violazione dell’art.1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato alla convocazione per il giorno 22.11.2001 del Collaboratore Ufficio Indagini; alla Casertana F.C. Srl la violazione dell’art.1 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al presidente Putrella Vincenzo: alla A.G. Nocerina 1910 Srl la violazione dell’art.1 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva ascritta ai propri dirigenti e soci. Presentava memoria a difesa la A.G. Nocerina 1910 S.r.l., sostenendo che la scrittura privata del 25 luglio 2000 non riveste alcuna efficacia nell’ambito Federale con conseguente inefficacia assoluta della medesima e che il Gambardella, all’atto della convocazione da parte del collaboratore dell’ufficio indagini, non rivestiva più alcun ruolo nella società A.G. Nocerina 1910 S.r.l., come da visura camerale successivamente prodotta. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale concludeva chiedendo volersi irrogare l’inibizione sino a tutto il 3 marzo 2003 al Petrella, l’inibizione sino a tutto il 30 aprile 2003 al Vitiello e l’inibizione sino a tutto il 15 maggio 2003 al Gambardella, nonché la sanzione di 5.000,00 euro di ammenda alla Casertana F.C. srl e di 10.000,00 euro di ammenda alla A.G. Nocerina 1910 s.r.l., mentre la difesa della Nocerina concludeva come da verbale. Osserva la Commissione che il fatto storico oggetto di contestazione è documentalmente provato dalla relazione del collaboratore dell’ufficio indagini e dalla scrittura privata del 25 luglio 2000, sottoscritta dal Petrella e dal Gambardella e comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari di giustizia, come previsto dall’art. 95 comma 5 delle N.O.I.F., a carico dei sottoscrittori della irrituale pattuizione nonché a carico del Vitiello, autore in prima persona delle trattative e responsabile quindi a titolo di concorso, come provato dalla relazione del collaboratore dell’ufficio indagini e come ammesso dallo stesso Vitiello. Provata pure la responsabilità del Gambardella per mancata presentazione alla convocazione del collaboratore dell’ufficio indagini: in proposito si richiama la relazione di esso collaboratore e l’esame del censimento agli atti della Lega, da cui risulta che il deferito ricopriva, all’atto della convocazione, un ruolo effettivo nella società A.G. Nocerina 1910 S.r.l., come dichiarato dalla stessa società nel relativo modulo. Sanzioni eque per i deferiti stimansi quelle richieste dal Procuratore Federale, valutato il minor apporto nella vicenda del Petrella, che ha poi provveduto a far emergere l’irregolarità, e considerata per il Gambardella la sanzione da irrogare anche per la mancata presentazione alla convocazione del collaboratore dell’ufficio indagini. Alla responsabilità dei deferiti consegue quella delle società secondo i titoli di cui in contestazione; nei confronti delle medesime stimasi equo irrogare la sanzione di cui a dispositivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a a) di infliggere l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art.14/e C.G.S.)ai sig.ri: - Vincenzo Petrella sino a tutto il 3 marzo 2003; - Carlo Vitiello sino a tutto il 30 aprile 2003; - Mario Gambardella sino a tutto il 15 maggio 2003; b) di irrogare le ammende di 1.000,00 euro alla società Casertana F.C. Srl e 3.000,00 euro alla società A.G. Nocerina 1910 Srl.
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