Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 163 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIACOMO BATTAGLIONI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A. E DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A..

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 163 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIACOMO BATTAGLIONI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A. E DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A.. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata a Giacomo Battaglioni, legale rappresentante della Fermana Calcio S.p.a., la violazione di cui agli artt.1 co.1° e 2 co.1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere alla data del 30.10.2002 omesso la nomina e il tesseramento del medico Responsabile Sanitario imposto alle Leghe Professionistiche dall'art. 44 delle N.O.I.F.-. Alla società Fermana Calcio S.p.a. é stata contestata, ai sensi dell'art. 2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al suo presidente. Con memoria datata 10.2.2003 la società ha chiesto il proscioglimento, deducendo che il Settore Tecnico, ricevuta in data 17.10.2002 la nomina dei dottori Renzo Mandozzi e Pietro Petruzzi, ha chiesto di precisare quale dei medici dovesse ricoprire l'incarico di Responsabile Sanitario, precisazione fornita in data 8.11.2002, per cui la regolarizzazione definitiva é avvenuta l'11.11.2002. Alla odierna riunione la Procura Federale ha chiesto l'affermazione di responsabilità della società Fermana Calcio S.p.a. e del suo presidente, da sanzionare con l'ammenda di 500,00 euro ciascuno. All'esito dell'odierno dibattito, ritiene la Commissione che l'assunto accusatorio sia fondato, per cui non si giustifica l'atteggiamento stupefatto del Battaglioni dinanzi al deferimento: ed infatti, la responsabilità della società, che è di natura formale, risulta provata dalle stesse produzioni del difensore, dalle quali emerge che alla data del 30.10.2002 la società non aveva provveduto alla regolare nomina e al tesseramento del Responsabile Sanitario, barrando con una croce nei moduli inoltrati al Settore Tecnico soltanto la casella del medico sociale e non anche quella del Responsabile Sanitario. Peraltro, alla data odierna l'inadempienza é stata sanata, come risulta dalla allegata scheda dell'Ufficio Tesseramenti di questa Lega: ed infatti, la società Fermana Calcio S.p.a. alla data dell'8.11.2002 ha provveduto ad inoltrare la chiesta dichiarazione integrativa della documentazione al Settore Tecnico, che ha tesserato il dott. Renzo Mandozzi come Responsabile Sanitario, per cui la regolarizzazione definitiva é avvenuta l' 11.11.2002. Valutato il breve ritardo imputabile e la natura formale dell'infrazione si ritiene sanzione adeguata tanto per il presidente quanto per la società l'ammenda di 250,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare al presidente Giacomo Battaglioni e alla società Fermana Calcio S.p.a. l’ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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