Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 163 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ROSETTANO NAVARRA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. E DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. S.R.L..

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 163 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ROSETTANO NAVARRA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. E DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. S.R.L.. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata a Rosettano Navarra, presidente della società Frosinone Calcio S.r.l., la violazione di cui agli artt.1 co.1° e 2 co.1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere alla data del 30.10.2002 omesso la nomina e il tesseramento del Medico Responsabile Sanitario imposto alle Leghe Professionistiche dall'art. 44 delle N.O.I.F.-. Alla società Frosinone Calcio S.r.l. é stata contestata, ai sensi dell'art.2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al suo presidente. Con memoria del 28.1.2003 la società Frosinone Calcio S.r.l. si é difesa ed ha chiesto il proscioglimento, sostenendo che il 16.9.2002 per mero errore di trascrizione sul relativo modulo sarebbe stato richiesto il tesseramento del dott. Antonio Bucchiarone come medico sociale anzicché come responsabile sanitario. All'esito dell'odierna riunione, ritiene la Commissione che l'assunto accusatorio sia fondato: ed infatti, risulta dagli atti del procedimento che alla data del 30.10. 2002 la società non aveva provveduto, sia pure per mero errore, alla formale nomina e al tesseramento del Responsabile Sanitario, imposto dalla normativa sopra citata. Peraltro, alla data odierna l'inadempienza é stata sanata, come risulta dalla scheda trasmessa dall'Ufficio Tesseramenti di questa Lega: ed infatti, la società ha provveduto a segnalare l'avvenuta nomina del professionista nella persona del dott. Antonio Bucchiarone. Considerato sia il breve ritardo imputabile sia la connotazione colposa del fatto, appare sanzione adeguata tanto per il presidente quanto per la società l'ammenda di 250,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare al presidente Rosettano Navarra e alla società Frosinone Calcio S.r.l. l'ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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