Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 163 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO DI BARI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. E DELLA SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L..
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 163 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO DI
BARI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. E DELLA
SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L..
Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata ad
Antonio Di Bari, amministratore unico della società A.C.Legnano S.r.l., la violazione di cui
agli artt.1 co.1° e 2 co.1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere, alla data del
30.10.2002, omesso la nomina ed il tesseramento del Medico Responsabile Sanitario,
imposto alle Leghe Professionistiche dall'art.44 delle N.O.I.F.-. Alla società A.C. Legnano
S.r.l. é stata contestata, ai sensi dell'art.2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la
responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al suo presidente.
Con memoria inoltrata il 27.12.2002 la società si é difesa deducendo che
l'inadempimento, dipeso dall'inesperienza dei nuovi dirigenti, é stato sanato con la nomina
del dott. Massimo Branca, specializzato in medicina dello sport.
All'esito dell'odierna riunione, ritiene la Commissione che l'assunto accusatorio sia
fondato: e infatti, risulta dagli atti che il 30.10.2002 la società non aveva provveduto alla
nomina e al tesseramento del medico Responsabile Sanitario, imposto dalla normativa
sopra citata.
Peraltro, alla data odierna l'inadempienza é stata sanata, come risulta dalla scheda
dell'Ufficio Tesseramenti di questa Lega: ed infatti, la società ha provveduto a segnalare
l'avvenuta nomina del professionista dott. Massimo Branca con il duplice incarico di
medico sociale in panchina e di Responsabile Sanitario, per cui va solo sanzionata la
ritardata nomina.
Valutato il breve ritardo imputabile, si ritiene sanzione adeguata la ammenda di
250,00 euro tanto per il presidente quanto per la società.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare all’amministratore unico Antonio Di Bari e alla società A.C. Legnano S.r.l.
l’ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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