Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 163 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. STEFANO MASTAGNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. E DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A..

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 163 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. STEFANO MASTAGNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. E DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A.. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata a Stefano Mastagni, presidente del Novara Calcio, la violazione di cui agli artt.1 co.1° e 2 co.1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere alla data del 30.10.2002 omesso 1a nomina e il tesseramento del medico Responsabile Sanitario imposto alle Leghe Professionistiche dall'art. 44 delle N.O.I.F.-. Alla società Novara Calcio S.p.a. é stata contestata, ai sensi dell'art.2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al suo presidente. Con memoria inoltrata il 3.2.2003 la società si é difesa ed ha invocato il proscioglimento, deducendo che il ritardo non era dipeso da incuria della dirigenza, bensì da disservizi del settore tecnico oberato di lavoro. E infatti, ha trasmesso la nota inviata il 16.10.2002 al Settore Tecnico con la quale comunicava la nomina dei dottori Carlo Dell'ora, Tommaso Difonzo e Giorgio Fortina, precisando che il primo, specializzato in medicina dello sport, era destinato a svolgere le funzioni di Responsabile Sanitario, mentre gli altri due, per i quali si richiedeva il rilascio delle tessere per accedere al campo, erano destinati a svolgere le funzioni di medici sociali. All'esito dell'odierna riunione, ritiene la Commissione che l'assunto difensivo sia condivisibile, in quanto non pare che si possa muovere alcuna censura al comportamento della dirigenza, neppure sul piano della mera colpa. Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra svolte si impone il proscioglimento del presidente del Novara Calcio S.p.a. e della società. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il presidente Stefano Mastagni e la società Novara Calcio S.p.a. dalla imputazione ascritta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it