Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 171 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVO CALCIO TRENTO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PIERGIORGIO CHINI.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 171 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVO CALCIO TRENTO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PIERGIORGIO CHINI. Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C, si è contestato alla società Nuovo Calcio Trento S.r.l. e al Presidente della stessa sig. Piergiorgio Chini, la violazione di cui art.1 del Codice Giustizia Sportiva per aver utilizzato con molteplici mezzi e in varie occasioni la denominazione F.C. Trento anzichè quella di Nuovo Calcio Trento S.r.l., senza aver apportato preventivamente, come dovuto, la variazione di cambio di denominazione della società con conseguenti relativi adempimenti. All’odierna riunione sono comparsi il Presidente della società, sig. Piergiorgio Chini, e il suo Direttore Generale, sig. Alessandro Dusi e all’esito della discussione e dall’esame degli atti la Commissione ritiene che sussista la contestata violazione. Secondo gli accertamenti fatti dall’Ufficio Indagini, e non contestati dalla deferita, la società in questione ha preso parte a gare ufficiali utilizzando il nome “ F.C. Trento”, difforme da quello della ragione sociale “ Nuovo Calcio Trento S.r.l.”. Tale utilizzo è limitato alle scritte riportate sulle divise ufficiali della squadra, sui furgoni adibiti al trasporto delle giovanili, sul sito internet e sul tabellone pubblicitario della sala stampa della stadio di Trento; non riguarda invece, documenti ufficiali (corrispondenza, contratti, buste paga, distinte giocatori) e gardaglietti. Pur riconoscendosi la buona fede della società deferita, vi è stata comunque una utilizzazione di mezzi distintivi non esattamente conformi alla denominazione sociale, e tanto integra la fattispecie contestata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società Nuovo Calcio Trento S.r.l. l'ammenda di 250,00 euro.
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