Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 171 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L., AL CALCIATORE DI FILIPPO DAVIDE ED AL SIG. SENATORE MAURIZIO (S.S. CAVESE 1919 S.R.L.).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 171 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L., AL CALCIATORE DI FILIPPO DAVIDE ED AL SIG. SENATORE MAURIZIO (S.S. CAVESE 1919 S.R.L.). Su deferimento della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., si è contestato a: società S.S. Cavese 1919 S.r.l. la violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere utilizzato nella stagione 1998/99 il calciatore Di Filippo Davide senza aver provveduto a tesserarlo; calciatore Di Filippo Davide, attualmente tesserato per la società Interclub Siano, la violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte a gare per la società S.S. Cavese nel corso della stagione 1998/99, senza essere tesserato; sig. Senatore Maurizio la violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, svolgendo la funzione di dirigente accompagnatore della società S.S. Cavese 1919 S.r.l. nelle gare del campionato 1998/99, consentito la utilizzazione del calciatore Di Filippo Davide non tesserato. All’odierna riunione era presente l’avv. Monica Fiorillo in rappresentanza della società S.S. Cavese 1919 S.r.l. eccependo la prescrizione. Osserva la Commissione che le violazioni contestate alla società S.S. Cavese 1919 S.r.l., al calciatore Di Filippo Davide e al sig. Senatore Maurizio si riferiscono al periodo 1988/1999, per cui nei confronti delle stesse d i c h i a r a di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione (art.18, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva).
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