Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE ALESSANDRO QUARTIGLIA.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE ALESSANDRO QUARTIGLIA. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata ad Alessandro Quartiglia, presidente della società Giulianova Calcio S.r.l. la violazione di cui agli artt. l co.l° e 2 co.l° del Codice di Giustizia Sportiva per avere, alla data del 30.10.2002, omesso la nomina ed il tesseramento del medico Responsabile Sanitario, imposto alle Leghe Professionistiche dall'art.44 delle N.O.I.F. Alla società Giulianova Calcio é stata contestata, ai sensi dell'art.2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al presidente. Con memoria inoltrata l' 11.2.2003 la società ha dedotto che alla data dell' 11.12.2002 ha provveduto per la funzione di Responsabile Sanitario alla nomina e al tesseramento del dott. Ernesto Amoroso, regolarmente provvisto dei requisiti richiesti, così sanando la situazione pregre ssa. All'esito dell'odierna riunione e delle richieste della Procura Federale ritiene la Commissione che l'assunto accusatorio sia fondato: e infatti, risulta dagli atti che il 30.10.2002 la società non aveva provveduto alla nomina e al tesseramento del medico Responsabile Sanitario, imposto dalla normativa sopra citata. Peraltro, alla data odierna l'inadempienza é stata sanata, come risulta dalla scheda dell'Ufficio Tesseramenti di questa Lega: ed infatti, la società ha provveduto a segnalare l'avvenuta nomina del professionista dott. Amoroso, idoneo a ricoprire il duplice incarico di medico sociale in panchina e di Responsabile Sanitario, per cui deve essere sanzionata solo la ritardata nomina. Valutato il breve ritardo imputabile, si ritiene sanzione adeguata la ammenda di 250,00 euro tanto per il presidente quanto per la società. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare al presidente Alessandro Quartiglia e alla società Giulianova Calcio S.r.l. la ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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