Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ OLBIA CALCIO S.R.L. E DEL SUO DIRIGENTE CRISTIANO PUTZU.
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’
OLBIA CALCIO S.R.L. E DEL SUO DIRIGENTE CRISTIANO PUTZU.
Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata
contestata a Cristiano Putzu, dirigente legale rappresentante della società Olbia
Calcio S.r.l., la violazione di cui agli artt.l co.l° e 2 co.l° del Codice di Giustizia
Sportiva per avere, alla data del 30.10.2002, omesso la nomina ed il tesseramento
del medico Responsabile Sanitario, imposto alle Leghe Professionistiche dall'art.44
delle N.O.I.F. Alla società Olbia Calcio S.r.l. é stata contestata, ai sensi dell'art. 2
co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito
contestato al presidente.
Con memorie dell'8.3.2003 la società e il suo legale rappresentante si sono
difesi adducendo che l'inadempienza sarebbe derivata dalle difficoltà organizzative
incontrate nella prima fase del passaggio nel campionato professionistico, nonché
dalla obbiettiva difficoltà di reperire un sanitario idoneo ad assolvere alle funzioni di
Responsabile Sanitario ed ha aggiunto di aver poi proceduto alla nomina e al
tesseramento del dott. Michelangelo Ragaglia per le suddette funzioni di
Responsabile Sanitario.
All'esito dell'odierna riunione e delle richieste della Procura Federale ritiene la
Commissione che l'assunto accusatorio sia fondato: e infatti, risulta dagli atti che alla
data del 30.10. 2002 la società non aveva provveduto alla nomina e al tesseramento
del medico Responsabile Sanitario, imposto dalla normativa sopra citata.
Peraltro, alla data odierna l'inadempienza é stata sanata, come risulta dalla
allegata scheda dell'Ufficio Tesseramenti: ed infatti la società, dopo l'addebito
rivoltole dalla Lega di Serie C ha provveduto a segnalare la avvenuta nomina del
Ragaglia, per cui va sanzionata soltanto la ritardata nomina.
Valutato il breve ritardo, nonché la situazione di fatto evidenziata nella
memoria, si stima equo adottare tanto per il presidente quanto per la società la tenue
ammenda di 250,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al legale rappresentante Cristiano Putzu e alla società Olbia Calcio S.r.l. la
ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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