Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. E DEL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO (ALL’EPOCA DEI FATTI) ALESSANDRO GAUCCI.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. E DEL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO (ALL’EPOCA DEI FATTI) ALESSANDRO GAUCCI. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata ad Alessandro Gaucci, amministratore delegato all’epoca dei fatti della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., la violazione di cui agli artt. 1 co.1 ° e 2 co.1 ° del Codice di Giustizia Sportiva per avere alla data del 30.10.2002 omesso la nomina e il tesseramento del medico Responsabile Sanitario imposto alle Leghe Professionistiche dall'art. 44 delle N.O.I.F. Alla S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. é stata contestata, ai sensi dell'art. 2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al suo presidente. Con memoria datata 5.3.2003 la società si é difesa, chiedendo in principalità il proscioglimento ed in subordine una sanzione minima: ha sostenuto al riguardo che avrebbe sempre perseguito la tutela della salute dei tesserati, sottoponendoli agli accertamenti prescritti, ed ha dedotto che il breve periodo di ritardo nella specificazione del Responsabile Sanitario non avrebbe inciso sul primario interesse tutelato dalla norma. Alla odierna riunione la Procura Federale ha chiesto l'affermazione di responsabilità della società e dell'amministratore delegato. All'esito del dibattito, si ritiene che l'assunto accusatorio sia fondato: e infatti, dagli atti emerge che alla data del 30.10.2002 la società non aveva provveduto alla regolare nomina e al tesseramento del medico Responsabile Sanitario, come comunicato alla Lega dal competente Settore Tecnico. Peraltro, alla data odierna l'inadempienza é stata sanata, come risulta dalla allegata scheda dell'Ufficio Tesseramenti di questa Lega: ed infatti, la società ha provveduto ad inoltrare la dichiarazione integrativa richiestale dal Settore Tecnico, che ha tesserato il dott. Mario Capriotti come medico Responsabile Sanitario, per cui la regolarizzazione definitiva é avvenuta in data 5.11.2002. Valutato il breve ritardo imputabile si ritiene sanzione adeguata tanto per il presidente quanto per la società l'ammenda di 250,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare all'amministratore delegato all’epoca dei fatti Alessandro Gaucci e alla società S.S. Sambenedettese S.r.l. la ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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