Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO S.R.L. E DEL SUO DIRETTORE GENERALE CLAUDIO STRINATI.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO S.R.L. E DEL SUO DIRETTORE GENERALE CLAUDIO STRINATI. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.S., é stata contestata a Claudio Strinati, direttore genarale della società Savona Calcio S.r.l., la violazione di cui agli artt. l co.l° e 2 co.l° del Codice di Giustizia Sportiva per avere, alla data del 30.10.2002, omesso la nomina ed il tesseramento del medico Responsabile Sanitario, imposto alle Leghe Professionistiche dall'art.44 delle N.O.I.F. Alla società Savona Calcio S.r.l. é stata contestata, ai sensi dell'art.2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al presidente. Con memoria inoltrata il 14.1.2003 la società si é difesa chiedendo in tesi il proscioglimento e in ipotesi una sanzione minima. Ha dedotto che la inadempienza non sarebbe dipesa da propria incuria e ha chiarito che non é stato possibile per sopraggiunti gravi problemi cardiaci il tesseramento come Responsabile Sanitario del vice presidente Renato Alluro, specialista in medicina dello sport; ha quindi dedotto che il 4.11.2002 la società ha provveduto alla nomina e al tesseramento come Responsabile Sanitario del dott. Mauro Barlocco, inviando comunicazione il successivo 8.11.2002. All'esito dell'odierna riunione e delle richieste della Procura Federale ritiene la Commissione che l’ assunto accusatorio sia fondato: e infatti, risulta dagli atti che alla data del 30.10. 2002 la società non aveva provveduto alla nomina e al tesseramento del medico Responsabile Sanitario, imposto dalla normativa sopra citata. Peraltro, alla data odierna l'inadempienza é stata sanata, come risulta dalla allegata scheda dell'Ufficio Tesseramenti: ed infatti la società ha provveduto a segnalare l'8.11.2002 l'avvenuta nomina del professionista dott. Barlocco, per cui va solo sanzionata solo la ritardata nomina. Valutato il breve ritardo, nonché la situazione di fatto evidenziata nella memoria, si stima equo adottare tanto per il presidente quanto per la società la tenue ammenda di 250,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare al direttore generale Claudio Strinati e alla società Savona Calcio S.r.l. la ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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