Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. THIENE S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE PIER LUIGI DALLA ROVERE.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. THIENE S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE PIER LUIGI DALLA ROVERE. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata a Pier Luigi Della Rovere, presidente della società A.C.Tiene S.r.l., la violazione di cui agli artt. l co.l° e 2 co.l° del Codice di Giustizia Sportiva per avere alla data del 30.10.2002 omesso la nomina e il tesseramento del medico Responsabile Sanitario imposto alle Leghe Professionistiche dall'art. 44 delle N.O.I.F. Alla società A.C.Thiene S.r.l. é stata contestata, ai sensi dell'art. 2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al suo presidente. Con memoria del 27.12.2002 la società ha chiesto il proscioglimento, deducendo che per mero errore sull'apposito modulo non era stata barrata la relativa casella del Responsabile Sanitario, per cui il dott. Giampaolo Benini figurava come semplice medico sociale, mentre espletava le funzioni di Responsabile Sanitario, ed ha aggiunto che il 6.11.2002 ha provveduto alla variazione dell' incarico. All'esito dell'odierna riunione e delle richieste della Procura Federale ,ritiene la Commissione che la richiesta di proscioglimento non possa essere accolta. Ed infatti all'iniziale errore della mancata barratura della casella del Responsabile Sanitario nel modulo é stato posto rimedio soltanto con la comunicazione inoltrata per la variazione dell'incarico in data 6.11.2002, per cui non pare che si possa considerare la società esente da colpa. Considerata la situazione di fatto lumeggiata nella memoria difensiva e valutato il breve periodo di ritardo nell'adempimento, é equo sanzionare tanto la società quanto il suo presidente con la tenue ammenda di 250,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare al presidente Pier Luigi Della Rovere e alla società A.C.Tiene S.r.l. la ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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