Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. TREVISO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE ETTORE SETTEN.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 193 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. TREVISO S.R.L. E DEL SUO PRESIDENTE ETTORE SETTEN. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata ad Ettore Setten, presidente della società F.C. Treviso S.r.l., la violazione di cui agli artt.l co.l° e 2 co.l° del Codice di Giustizia Sportiva per avere, alla data del 30.10.2002, omesso la nomina ed il tesseramento del medico Responsabile Sanitario, imposto alle Leghe Professionistiche dall'art.44 delle N.O.I.F. Alla società F.C. Treviso S.r.l. é stata contestata, ai sensi dell'art.2 co.4° del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta in ordine all'addebito contestato al presidente. Con memoria inoltrata a questa Commissione il 10.3.2003 la società ha respinto l'addebito mossole, sostenendo di avere il 6.11.2002 provveduto all'indicazione del Responsabile Sanitario dott. Dino Munarolo e contestando che la data del 30.10.2002 fissato dalla Procura Federale rappresentasse un termine di decadenza per il suddetto adempimento. All'odierna riunione, la Procura Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità della società e del suo presidente. All'esito del dibattito ritiene la Commissione che l'asssunto accusatorio sia fondato: e infatti, risulta dagli atti che alla data del 30.10.2002, fissata per il controllo della situazione di inadempienza in cui versavano alcune società, la società F.C. Treviso S.r.l. non aveva provveduto alla nomina e al tesseramento per la stagione sportiva 2002-2003 del medico Responsabile Sanitario, imposto dalla normativa sopra citata. La tesi difensiva della irrilevanza del termine del 30.10.2002 é priva di fondamento, in quanto l'obbligo della nomina e del tesseramento del medico Responsabile Sanitario sussiste sin dall'inizio della stagione sportiva e nella fattispecie tale obbligo non era stato adempiuto, come emerge dalla stessa memoria difensiva nella quale si precisa che la nomina e il tesseramento del Responsabile Sanitario é avvenuto in data 6.11.2002. Ciò premesso, va precisato che la società F.C. Treviso S.r.l., come risulta dalla scheda dell'Ufficio Tesseramenti di questa Lega, dopo pochi giorni ha ovviato alla inadempienza, tesserando il dott. Munarolo come Responsabile Sanitario. Considerato il breve ritardo imputabile, appare sanzione adeguata la ammenda di 250,00 euro tanto per il presidente quanto per la società. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare al presidente Ettore Setten e alla società F.C. Treviso S.r.l. la ammenda di 250,00 euro ciascuno.
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