Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 202 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. E DEL SUO PREPARATORE ATLETICO NICOLA ALBARELLA.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 202 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. E DEL SUO PREPARATORE ATLETICO NICOLA ALBARELLA. Il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Nicola Albarella e la società F.C. Sporting Benevento S.r.l., contestando al primo la violazione di cui all'art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver aggredito il calciatore Antonio Galardo della società F.C. Crotone Calcio S.r.l., e alla seconda la violazione dell'art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al tesserato. Gli accertamenti dell'Ufficio Indagini sono stati avviati sulla base di notizie di stampa, nulla risultando dagli atti ufficiali relativi alla gara Benevento - Crotone, disputata il 3 novembre 2002. Articoli giornalistici a parte, nel corso delle indagini venivano sentite varie persone, a cominciare dal presidente del Crotone, Raffaele Vrenna, il quale dichiarava che alla fine del primo tempo della gara, mentre rientrava negli spogliatoi insieme alle due squadre aveva visto disteso a terra, al termine della rampa di scale del tunnel, il Galardo, assistito dal massaggiatore; richieste spiegazioni, il suo calciatore gli aveva detto di aver ricevuto un pugno dal preparatore atletico della squadra avversaria (identificato nell'Albarella) che lo aveva anche rimproverato per l'impegno profuso durante il primo tempo. Aggiungeva, inoltre, che al termine della gara (prima non era stato possibile per via di un trambusto) aveva incontrato il presidente del Benevento, e nell'occasione, presenti anche il Galardo e Walter Moretti, dirigente della squadra calabrese, il preparatore atletico aveva ammesso di aver dato uno schiaffo al calciatore. Giovanni Caterino, calciatore del Crotone, dichiarava di aver visto il preparatore atletico, che indossava la tuta della società , colpire il compagno, dicendogli: "Sei l'unico che ha corso durante la gara". Dichiarazioni analoghe rendeva il massaggiatore del Crotone, Pietro Cistaro, mentre David Dei (calciatore del Crotone) riferiva di aver sentito un grido di dolore e di aver visto per terra il collega Galardo; solo in seguito aveva appreso che autore del fatto era stato il preparatore atletico della squadra avversaria. Per parte sua, il diretto interessato, Antonio Galardo, dava dei fatti - compresa la frase di cui sopra - una versione in tutto corrispondente a quella in precedenza riportata, e cioè che a colpirlo con un violento pugno alla guancia era stato il preparatore atletico, Albarella. Il legale rappresentante della società Benevento, sig. Giuseppe Spatola, dichiarava di aver visto per terra un calciatore del Crotone, soccorso anche da alcuni colleghi del Benevento, e di aver fatto intervenire un medico; quanto all'incontro chiarificatore diceva che l'Albarella aveva ammesso solo di aver urtato involontariamente il calciatore, mentre il Galardo, che non manifestava segni di sofferenza, aveva detto di essere stato colpito volontariamente. Infine, Nicola Albarella spiegava i motivi della sua discesa dalla tribuna (per suggerire eventuali correttivi da apportare nel secondo tempo) e dichiarava di aver urtato involontariamente un calciatore mentre portava in avanti le mani per trovare un appoggio a causa di spinte ricevute da alcuni calciatori del Crotone; si era poi subito allontanato di corsa, per sottrarsi all'aggressione dei compagni del caduto. Alla odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, ha concluso per l'affermazione di responsabilità di entrambi i deferiti, nel cui interesse, invece, l'avv. Eduardo Chiacchio, ha chiesto - come anticipato con memoria - il proscioglimento. Ritiene la Commissione che il fatto storico sia provato, non sussistendo motivi per revocare in dubbio la versione dei fatti fornita dai crotonesi per due considerazioni: non sono stati essi a dare avvio al procedimento e la caduta del calciatore è attestata anche dal presidente della società Benevento. Al contrario, nessuna rilevanza assume la circostanza che l'aggredito non solo non manifestò segni di sofferenza, ma addirittura disputò un ottimo secondo tempo della partita. Ciò stabilito, osserva la Commissione, consapevole di oscillamenti giurisprudenziali, che rispetto a persona non tesserata vi è difetto di giurisdizione, trattandosi di persona per definizione non soggetta alle norme federali. Pertanto, nessuna sanzione, in concreto non eseguibile se non nel caso di un futuro tesseramento, può essere applicata all'Albarella; di contro, l'esercizio di fatto di una attività in favore di una compagine sportiva soggetta alle norme federali riduce in colpa la società F.C. Sporting Benevento S.r.l., alla quale viene comminata la sanzione di 5.000,00 euro di ammenda. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l. l’ammenda di 5.000,00 euro e dichiara improcedibile l’azione disciplinare nei confronti di Nicola Albarella, perché non tesserato.
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