Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 09/04/03 n. 221 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.200/C DEL 25/3/2003 GARA PESCARA-AVELLINO DEL 23/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 09/04/03 n. 221 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.000,00
EURO (C.U. N.200/C DEL 25/3/2003 GARA PESCARA-AVELLINO DEL 23/3/2003).
Avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo nel comunicato in
epigrafe, la società Pescara Calcio S.p.a. ha proposto reclamo richiedendo, in via
principale, l’annullamento dell’ammenda e, in subordine, la riduzione della stessa.
Nella odierna riunione nessuno è comparso.
Rileva la Commissione che ad eccezione per “la indebita presenza di persone
che sostavano nel recinto di gioco fino al loro allontanamento da parte delle forze
dell’ordine” che non risulta né nel rapporto dell’arbitro né in quello del commissario di
campo e non se ne fa menzione almeno nella relazione del collaboratore dell’ Ufficio
Indagini, tutti gli altri comportamenti: lancio della pigna ascrivibile ai sostenitori del
Pescara, presenza di sostenitori del Pescara negli spogliatoi nell’intervallo tra il primo
e il secondo tempo, manifestazione di contestazione nei confronti della squadra
ospitante da parte dei propri sostenitori al termine della gara e soprattutto lancio di
sassi anche in direzione delle forze dell’ordine, trovano preciso riscontro negli atti
ufficiali dell’arbitro del commissario di campo ed in particolare, per quanto riguarda il
lancio di sassi, nella relazione del collaboratore dell’ Ufficio Indagini.
Ciò rilevato la Commissione constata che i fatti accaduti, ponderatamente
valutati, anche alla luce delle superiori considerazioni, possono portare ad una
riduzione dell’ammenda.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Calcio Pescara S.p.a. riducendo
l’ammenda ad 1.500,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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