Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 21/05/03 n. 264 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE IVANO TROTTA E DELLA SOCIETA’ RIMINI CALCIO F.C. S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale del 21/05/03 n. 264 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE
IVANO TROTTA E DELLA SOCIETA’ RIMINI CALCIO F.C. S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato:
- al calciatore Ivano Trotta, tesserato della società Rimini Calcio F.C. S.r.l., la
violazione di cui all’art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, perché rientrando
verso il centrocampo, maglia n.7, e premunendosi di non essere visto né sentito
dall’assistente Campioni, si rivolgeva all’allenatore della società Fano, sig. Giuseppe
Favarin, con le seguenti espressioni: “pelato…pezzo di m…., ti spacco il c…”;
- alla società Rimini Calcio F.C. S.r.l., la violazione di cui all’art.2 comma 4) del
Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al
proprio tesserato.
Il Trotta ha fatto pervenire alla Commissione una nota scritta in cui
sostanzialmente ammette il fatto contestatogli, limitandosi a puntualizzare di avere
agito per reazione all’inaccettabile comportamento ripetutamente tenuto in suo danno
dall’allenatore della squadra avversaria. Per il che chiede che la sanzione da
irrogargli venga contenuta in limiti equi.
Alla odierna riunione è comparso a rappresentare la Procura Federale l’avv.
Enrico Bagattini il quale, preso atto di quanto sopra, ha concluso chiedendo che per il
contestato comportamento antiregolamentare comunque posto in essere dal Trotta,
vengano irrogate le seguenti sanzioni: al calciatore Ivano Trotta ed alla società Rimini
Calcio F.C. S.r.l. l’ammenda di 250,00 euro ciascuno.
Per gli incolpati sono altresì presenti l’avv. Bordini ed il calcia tore Trotta i quali
si sono sostanzialmente riportati al contenuto ed alle conclusioni della nota scritta.
La Commissione Disciplinare, ascoltate le argomentazioni e le conseguenti
richieste sia del rappresentante della Procura Federale che delle altre parti,
esaminati gli atti, rilevato doversi ritenere acclarati i fatti contestati che pertanto
devono essere equamente sanzionati
d e l i b e r a
di irrogare al calciatore Ivano Trotta la sanzione di 150,00 euro di ammenda e di
prosciogliere la società Rimini Calcio F.C. S.r.l.-.
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