LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C " COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A. Con distinti atti datati 30.8.2002 e 3.9.2002, che per evidenti motivi di connessione vanno riuniti, la Presidenza della Lega Professionisti Serie C ha deferito a questa Commissione la società U.S. Catanzaro S.p.A.. A seguito di ciò alla società suddetta è stata contestata la violazione dell’art.1 del C.G.S. per aver fatto svolgere le funzioni di allenatore a persona il cui contratto non risultava coperto da apposita garanzia bancaria ed inoltre per aver disatteso le disposizione economiche riguardanti lo splafonamento del budget tipo e dei singoli tesserati; è stata altresì contestata alla società Catanzaro la violazione di cui all’12 co:5° lett.a) del C.G.S. in relazione al Com. Uff. n°167 del 20.5.2002, per avere, in occasione delle gare di Coppa Italia di Serie C Catanzaro – Avellino del 18.8.2002, Palmese – Catanzaro del 21.8.2002 e Catanzaro – Giugliano del 25.8.2002, utilizzato nove calciatori non aventi titolo per scendere in campo, non avendo la Lega concesso il visto di esecutività alle relative pratiche di tesseramento presentate dalla società. All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze del procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio. Dalla comunicazione della Presidenza di Lega risulta provato che detta società ha fatto svolgere le funzioni di allenatore a Francesco Dellisanti, il cui contratto non risultava coperto da apposita garanzia bancaria, ed inoltre non si è attenuta alle disposizioni economiche riguardanti lo splafonamento del budget tipo e dei singoli tesserati. Dagli atti di gara risulta poi che, in occasione delle suddette partite di Coppa Italia, la società deferita ha fatto scendere in campo i calciatori Luca Gentili, Marcello Corazzino, Giuseppe Zappella, Marco Ciardiello, Nicola Ascoli, Battista Rodrigo Machado, Mario Alfieri, Giuseppe Giglio e Salvatore Ambrosino, che non avevano titolo per partecipare alla gara, non avendo la Lega concesso, come regolamentate dal comunicato ufficiale n° 167 del 20.5.2002, il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento presentate dalla società. Ribadendosi che le violazioni di cui sopra sono state realizzate in esecuzione dello stesso disegno antiregolamentare, va irrogata alla società Foggia la sanzione complessiva di 1.200 euro, cui vanno ovviamente aggiunte le punizioni della perdita delle gare con il risultato di 0 a 2 in favore delle società Avellino, Palmese e Giugliano. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società U.S. Catanzaro S.p.A. la complessiva ammenda di 1.200 euro e la punizione sportiva della perdita delle gare con il risultato di 0 a 2 in favore delle società Avellino, Palmese e Giugliano.
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