LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C "
COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L.
Con distinti atti datati 30.8.2002 e 3.9.2002, che per evidenti motivi di
connessione vanno riuniti, la Presidenza della Lega Professionisti Serie C ha
deferito a questa Commissione la società Foggia Calcio S.r.L.. A seguito di
ciò alla società suddetta è stata contestata la violazione dell’art.1 del C.G.S.
per non aver osservato le disposizioni economiche riguardanti lo
splafonamento del budget tipo e dei singoli tesserati, nonché la violazione di
cui all’art.12 co.5° lett.a) del C.G.S. in relazione al Com.Uff.n° 167 del
20.5.2002, per avere, in occasione delle partite di Coppa Italia di Serie C
Foggia – Martina del 18.8.2002 e Fidelis Andria – Foggia del 21.8.2002,
utilizzato complessivamente nove calciatori non aventi titolo per prendere
parte alle gare, non avendo la Lega concesso il visto di esecutività alle
relative pratiche di tesseramento presentate dalla società
All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze
del procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio.
Dalla comunicazione della Presidenza di Lega risulta provato che detta
società non si è attenuta alle disposizioni economiche riguardanti lo
splafonamento del budget tipo e dei singoli tesserati. Dagli atti di gara risulta
inoltre che, in occasione delle suddette partite di Coppa Italia, la società
deferita ha fatto scendere in campo i calciatori, Antonio Efficie, Nicola
Mariniello, Pasquale Catalano, Daniele Vantaggiato, Marco Pennacchietti,
Michele Pazienza, Umberto Del Core, Giovanni Costanzo e Antonio La Porta
che non avevano titolo per partecipare alla gara, non avendo la Lega
concesso, come regolamentato dal Comunicato Ufficiale n° 167 del
20.5.2002, il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento presentate dalla
società.
Ribadendosi che le violazioni di cui sopra sono state realizzate in
esecuzione dello stesso disegno antiregolamentare, va irrogata alla società
Foggia la sanzione complessiva di 1.200 euro, cui vanno ovviamente aggiunte
le punizioni sportive della perdita delle gare con il risultato di 0 a 2 in favore
delle società Martina e Fidelis Andria.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società U.S. Foggia Calcio S.r.l. la complessiva
ammenda di 1.200 euro e la punizione sportiva della perdita delle gare con il
risultato di 0 a 2 in favore delle società Martina e Fidelis Andria.
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