LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C " COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L. Con distinti atti datati 30.8.2002 e 3.9.2002, che per evidenti motivi di connessione vanno riuniti, la Presidenza della Lega Professionisti Serie C ha deferito a questa Commissione la società Foggia Calcio S.r.L.. A seguito di ciò alla società suddetta è stata contestata la violazione dell’art.1 del C.G.S. per non aver osservato le disposizioni economiche riguardanti lo splafonamento del budget tipo e dei singoli tesserati, nonché la violazione di cui all’art.12 co.5° lett.a) del C.G.S. in relazione al Com.Uff.n° 167 del 20.5.2002, per avere, in occasione delle partite di Coppa Italia di Serie C Foggia – Martina del 18.8.2002 e Fidelis Andria – Foggia del 21.8.2002, utilizzato complessivamente nove calciatori non aventi titolo per prendere parte alle gare, non avendo la Lega concesso il visto di esecutività alle relative pratiche di tesseramento presentate dalla società All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze del procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio. Dalla comunicazione della Presidenza di Lega risulta provato che detta società non si è attenuta alle disposizioni economiche riguardanti lo splafonamento del budget tipo e dei singoli tesserati. Dagli atti di gara risulta inoltre che, in occasione delle suddette partite di Coppa Italia, la società deferita ha fatto scendere in campo i calciatori, Antonio Efficie, Nicola Mariniello, Pasquale Catalano, Daniele Vantaggiato, Marco Pennacchietti, Michele Pazienza, Umberto Del Core, Giovanni Costanzo e Antonio La Porta che non avevano titolo per partecipare alla gara, non avendo la Lega concesso, come regolamentato dal Comunicato Ufficiale n° 167 del 20.5.2002, il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento presentate dalla società. Ribadendosi che le violazioni di cui sopra sono state realizzate in esecuzione dello stesso disegno antiregolamentare, va irrogata alla società Foggia la sanzione complessiva di 1.200 euro, cui vanno ovviamente aggiunte le punizioni sportive della perdita delle gare con il risultato di 0 a 2 in favore delle società Martina e Fidelis Andria. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società U.S. Foggia Calcio S.r.l. la complessiva ammenda di 1.200 euro e la punizione sportiva della perdita delle gare con il risultato di 0 a 2 in favore delle società Martina e Fidelis Andria.
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