LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C " COMUNICATO UFFICIALE 25/9/2002 N. 25/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L. Su deferimento disposto dalla Presidenza della Lega Professionisti di Serie C, è stata contestata alla società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.L. la violazione di cui all’art. 12 co.5 lett. .a) del C.G.S. in relazione al Com. Uff. n. 167 del 20.5.2002, per avere, in occasione della gara di Coppa Italia di Serie C Legnano – Pro Vercelli del 18.8.2002, utilizzato il calciatore Guido Gallovich non avente titolo a parteciparvi non avendo la Lega concesso il visto di esecutività. All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze del procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio. Dagli atti risulta che in occasione della suddetta gara di Coppa Italia la società deferita ha fatto scendere in campo il calciatore Gallovich che non aveva titolo per parteciparvi, non avendo questa Lega concesso il visto di esecutività alla relativa pratica di tesseramento presentata dalla società, come regolamentato dal suindicato comunicato ufficiale. Sanzione congrua per la società Pro Vercelli è l’ammenda di 200 euro cui va aggiunta la punizione sportiva della gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.L. l’ ammenda di 200 euro e la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 a favore della società A.C. Legnano S.r.L..
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