LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 16/10/2002 N. 28/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C "
COMUNICATO UFFICIALE 16/10/2002 N. 28/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A
CARICO DELLA SOCIETA' U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.
Con atto datato 4.9.02, la Presidenza della Lega Professionisti Serie C ha deferito a
questa Commissione la società U.S. Poggibonsi Valdelsa S.r.l.. A seguito di ciò, alla
società suddetta è stata contestata la violazione all’art.1 del C.G.S. per aver fatto
svolgere le funzioni di allenatore a persona il cui contratto non risultava coperto da
garanzia bancaria e per non aver osservato le disposizioni economiche relative allo
splafonamento del budget tipo e dei singoli tesserati; è stata altresì contestata alla
società la violazione di cui all’art.12 co.5 lett.a) del C.G.S. in relazione al Com.Uff. n.167
del 20.5.2002, per avere in occasione della gara di Coppa Italia di serie C Poggibonsi –
Arezzo del 28.8.2002 utilizzato otto calciatori non aventi titolo per partecipare, per non
avere la Lega concesso il visto di esecutività alle relative pratiche di tesseramento
presentate dalla società.
Con memoria inoltrata nei termini, la società si è difesa sostenendo la propria
buona fede emergente dal fatto che solo dopo pochi giorni dalla disputa della gara in
questione la situazione finanziara era stata regolarizzata. Inoltre, la società fa presente
che per due diverse gare è stata già sanzionata e le violazioni di cui all’attuale
deferimento rientrano nello stesso disegno anche regolamentare.
All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze del
procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio.
Dalla comunicazione della Presidenza della Lega risulta che la società deferita ha
fatto svolgere le funzioni di allenatore a persona il cui contratto non risultava coperto da
apposita garanzia bancaria e che, in occasione della suddetta partita di Coppa Italia, la
società deferita ha fatto scendere in campo i calciatori Giuseppe Scarpato, Luca
Fiasconi, Alessandro Fogacci, Roberto Gemmi, Alessandro Muoio, Matteo Baiocchi,
Alessandro Brunetti e Gabriele Scandurra che non avevano titolo per partecipare alle
gare, non avendo la Lega, come regolamentato dal Comunicato Ufficiale n. 167 del
20.5.2002, concesso il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento presentate dalla
società.
Riconoscendosi che le violazioni suddette e quelle già delibate sono state realizzate
in esecuzione dello stesso disegno antiregolamentare, si ritiene sanzione congrua quella
di € 500,00; a detta sanzione va ovviamente aggiunta la punizione sportiva della perdita
della gara con il risultato di 0 a 2 in favore della società Arezzo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società U.S. Poggibonsi Valdelsa S.r.l. l’ammenda di € 500,00 e la
punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 in favore della società
Arezzo.
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