LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 23/10/2002 N. 29/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. ALESSANDRIA CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C " COMUNICATO UFFICIALE 23/10/2002 N. 29/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA' U.S. ALESSANDRIA CALCIO S.r.l. Con atto datato 4.10.2002 la Presidenza della Lega Professionisti di Serie C ha deferito a questa Commissione la società U.S. Alessandria Calcio. A seguito di ciò alla società suddetta è stata contestata la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. per non avere osservato le disposizioni economiche riguardanti lo splafonamento del budget tipo e dei singoli tesserati; è stata altresì contestata alla società la violazione di cui all’art. 12 co. 5° lett. a) del C.G.S. in relazione al Com. Uff. n° 167 del 20.5.2002, per avere, in occasione della gara di Coppa Italia di Serie C Alessandria - Valenzana del 28.8.2002, utilizzato otto calciatori non aventi titolo per parteciparvi, non avendo la Lega concesso il visto di esecutività alle relative pratiche di tesseramento presentate dalla società. All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze del procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio. Dalla comunicazione della Presidenza di Lega risulta provato che detta società non si è attenuta alle disposizioni economiche riguardanti lo splafonamento del budget tipo e dei singoli tesserati; dagli atti risulta inoltre che, in occasione della suddetta partita di Coppa Italia, la società deferita ha fatto scendere in campo i calciatori Tiziano Ramon, Tommaso Dei, Andrea Da Rold, Sergio Porrini, Aureliano Modesti, Omar Nordi, Salvatore Manni, Giulio Spader, che non avevano titolo per partecipare alla gara, non avendo la Lega concesso, come regolamentato dal Comunicato Ufficiale n°167 del 20.5.2002, il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento presentate dalla società. Attesa la recidività nella stessa violazione, alla società va irrogata la sanzione pecuniaria di € 1.400,00, cui va aggiunta la punizione sportiva della perdita della gara. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società U.S. Alessandria Calcio S.r.l. l’ammenda di € 1.400,00 e la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 in favore della società Valenzana.
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