LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C – C O P P A I T A L I A S E R I E ” C ” COMUNICATO UFFICIALE 23/10/2002 N. 29/Cit – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. MESTRE S. S.r.l.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C - C O P P A I T A L I A S E R I E " C " COMUNICATO UFFICIALE 23/10/2002 N. 29/Cit - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA' A.C. MESTRE S. S.r.l. Con atto datato 7.10.2002 il Presidente della Lega Professionisti di Serie C ha deferito a questa Commissione la società A.C. Mestre Sportiva s.r.l. per la violazione dell’art. 12 co. 5° lett. a) del C.G.S. in relazione al Com. Uff. n°167 del 20.5.2002, per avere, in occasione della gara di Coppa Italia di Serie C Tiene - Mestre dell’11.9.2002, impiegato nove calciatori che non avevano titolo per parteciparvi, non avendo la suddetta Lega concesso il visto di esecutività alle relative pratiche di tesseramento presentate dalla società. All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che le risultanze del procedimento provino la fondatezza dell’assunto accusatorio. Dagli atti risulta che, in occasione della suddetta gara di Coppa Italia, la società deferita ha effettivamente utilizzato i calciatori Luca Bocchino, Giuliano Camporese, Roberto Pasca, Flavio Gagliardini, Tommaso Sansone, Vincenzo De Franco, Isidoro Izzo, Nicola Sanna, Salvatore Amico non aventi titolo per parteciparvi, per non avere la Lega, come regolamentato dal suddetto Comunicato Ufficiale, concesso il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento presentate dalla società. Attesa la recidività nella stessa violazione, alla società va irrogata la sanzione pecuniaria di € 1.000,00, cui va aggiunta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 in favore della società Thiene. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società A.C. Mestre Sportiva S.r.l. l’ammenda di € 1.000,00 e la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 in favore della società Thiene.
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