Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“” GARA AMICHEVOLE ” Comunicato ufficiale del 12/09/01 n. 13/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA AMMENDA DI € 10.500 (L.20.330.730) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 1/C del 21.8.2001 – gara Ascoli-Bari del 4.8.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“" GARA AMICHEVOLE "
Comunicato ufficiale del 12/09/01 n. 13/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA
AMMENDA DI € 10.500 (L.20.330.730) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 1/C del
21.8.2001 - gara Ascoli-Bari del 4.8.2001)
La società Ascoli Calcio 1898 ha presentanto reclamo avverso la
delibera con la quale il Giudice Sportivo le ha inflitto l’ammenda di € 10.500
(corrispondenti a lire 20.330.730) quale sanzione del comportamento tenuto
dai suoi sostenitori, durante la gara amichevole Ascoli-Bari del 4 agosto c.a.,
nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
All’esito della riunione, nel corso della quale nessuno è comparso,
ritiene la Commissione di dover confermare la decisione del primo Giudice,
risultando la stessa immune da qualsivoglia censura.
Nel suo rapporto l’arbitro riferisce che “per tutta la durata del primo
tempo i tifosi ascolani, occupanti la curva, hanno indirizzato al giocatore del
Bari n. 2, sig. Diaw Dou Dou, cori razzisti ogni volta che il suddetto calciatore
giocava il pallone. La cosa si è poi ripetuta nel secondo tempo durante la
sostituzione del sig. Diaw Dou Dou al 26’ di giuoco”.
Sostiene la società reclamante che il biasimevole comportamento di
sporadici gruppi di tofosi ascolani “non aveva fini razzistici ma era solo ed
esclusivamente legato a questioni campanilistiche”, posto che il calciatore
Diaw Dou Dou nella trascorsa stagione sportiva aveva vestito la casacca
dell’Ancona Calcio, storica rivale dell’Ascoli. Aggiunge, inoltre, che le grida
rivolte al calciatore non erano gli ormai putroppo noti “bu bu bu bu” che
vengono rivolti a calciatore di colore, ma gli usuali schiamazzi di
disapprovazione nei confronti di qualsiasi calciatore avversario, specie se
falloso (e il n. 2 del Bari si era reso protagonista di continui interventi fallosi e
pericolosi per l’incolumità fisica degli avversari, non rilevati dall’arbitro), e
indipendentemente dal colore della pelle.
Ritiene la Commissione, al contrario di quanto sostiene la società, che i
cori in contestazione non siano stati fraintesi dal direttore di gara, stante la
semplicità dell’apprezzamento, e che alla “normalità” delle invettive si sia
aggiunto un qualcosa di più proprio in relazione al colore della pelle del
calciatore, così fatto oggetto di discriminazione razziale.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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