Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ALLENATORE GUIDO CARBONI (PISA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 26.9.2001 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 12.9.2001 – gara Arezzo-Pisa del 9.9.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELL'ALLENATORE GUIDO CARBONI (PISA CALCIO)
AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 26.9.2001 (Delibera G.S.
Com. Uff.n. 14/C del 12.9.2001 - gara Arezzo-Pisa del 9.9.2001)
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato
sino a tutto il 26.9.2001 il tesserato Guido Carboni, allenatore del Pisa, "per
comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara
(espulso) (r.A.A.).
Contro tale delibera ha proposto reclamo il Carboni sostenendo che la
sua condotta, sicuramente censurabile, sarebbe scaturita dalla tensione degli
ultimi minuti della partita, caratterizzati dal tentativo del Pisa di pareggiare: ha
quindi invocato la riduzione della squalifica onde consentirgli la presenza in
panchina per la gara del 23.9.2001.
All'esito dell'odierna riunione si ritiene che le doglianze del reclamante
Carboni non possano essere accolte.
Dal dettagliato referto di gara risulta che al 45° del secondo tempo
l'allenatore, alzatosi dalla panchina, ha raggiunto l'assistente arbitrale e a
brevissima distanza gli ha urlato: "Testa di c...:, ma che c…. fate; sei proprio
un cretino; sei un guardalinee da interregionale, ma vai a casa, va là".
Il contenuto letterale della frase rivolta all'assistente arbitrale non
consente dubbi in ordine all'addebito di “comportamento offensivo" formulato
dal primo giudice. Il fatto è connotato da notevole gravità, ove si consideri il
reiterarsi delle parole ingiuriose e il tono di disprezzo dalle stesse emergente.
In tale situazione non è possibile pervenire ad una decurtazione della
squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, essendo la stessa adeguata alla
fattispecie.
Per completezza di motivazione va aggiunto che la tensione della gara,
addotta per supportare la richiesta di attenuanti, non è elemento che possa
essere valutato in questa sede: la tensione è elemento connaturato ad ogni
competizione sportiva che non deve condizionare in senso negativo la
condotta di un professionista.
Si impone quindi la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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