Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE LUIGI MOLINO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 12.9.2001 – gara Igea Virtus-Foggia del 9.9.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE DEL CALCIATORE LUIGI MOLINO (Delibera G.S. Com.
Uff.n. 14/C del 12.9.2001 - gara Igea Virtus-Foggia del 9.9.2001)
Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo
ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Luigi Molino del Foggia "per
atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r A.A.)", ha proposto
reclamo la società, invocando la riduzione della sanzione. A sostegno del
gravame ha dedotto che la squalifica per due gare irrogata dal primo giudice
sarebbe troppo penalizzante dato che l’espulsione sarebbe avvenuta nelle
prime battute della gara, per cui il calciatore finirebbe per scontare quasi tre
giornate di squalifica; ha dedotto altresì che l’atto compiuto dal Molino in
danno del suo avversario non sarebbe avvenuto a gioco fermo, e cioè a
carica agonistica ormai esaurita, ma in azione di gioco contemporaneamente
al fallo subito ad opera del suddetto e in concomitanza del fischio col quale
l’arbitro ha interrotto il gioco, per cui si tratterebbe di “atto di violenza in azione
di gioco”, solitamente punito con una sanzione minore.
All'esito dell'odierna riunione ritiene la Commissione che il primo motivo
di gravame sia infondato, in quanto ripropone l’inaccettabile assunto, più volte
respinto da questo organo disciplinare, che a fini sanzionatori si dovrebbe
valutare la frazione di gara non disputata dal calciatore per l’avvenuta
espulsione.
Di contro, appare fondato a giudizio della Commissione il secondo
motivo di gravame, relativo alla qualificazione giuridica della infrazione. In
sede di supplemento l’arbitro ha confermato il rapporto, ma ha precisato che
tra l’infrazione commessa dall’avversario in danno del Molino e l’atto di
violenza posto in essere da quest’ultimo non è intercorso un apprezzabile
lasso di tempo, in quanto l’atto è stato pressoché contemporaneo al fischio di
interruzione del gioco: se si valuta il necessario intervallo psicotecnico, si
deve concludere che la versione della ricorrente società ha trovato conferma
negli atti ufficiali e che nella fattispecie è più corretto ravvisare l’ipotesi di “atto
di violenza in azione di gioco”. Tale infrazione, sicuramente di minore gravità
per la presenza di carica agonistica, è stata sempre sanzionata dagli organi
disciplinari di questa Lega con la squalifica per un solo turno.
Ne consegue che il reclamo deve essere accolto, riducendo ad una
sola giornata la squalifica inflitta al calciatore Molino.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica del calciatore Luigi
Molino ad una gara.
La tassa va restituita.
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