Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE GIANNI TESTA (FROSINONE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 12.9.2001 – gara Fidelis Andria-Frosinone del 9.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE GIANNI TESTA (FROSINONE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 12.9.2001 - gara Fidelis Andria-Frosinone del 9.9.2001) Squalificato per due gare dal Giudice Sportivo "per comportamento offensivo verso l'arbitro", il calciatore Gianni Testa del Frosinone ha proposto reclamo contro la relativa delibera onde ottenere la riduzione della squalifica: a sostegno del gravame ha dedotto che l'espressione incriminata non sarebbe stata ispirata da intenti ingiuriosi ma sarebbe stata diretta ad esprimere una protesta, scaturita da un estemporaneo malcontento. All'odierna riunione è comparso il reclamante, il quale ha insistito nei motivi del reclamo ribadendone le motivazioni. Ritiene la Commissione che le doglianze del reclamante siano destituite di fondamento. Dal referto di gara e dal supplemento risulta che al 32° del secondo tempo il calciatore Testa si è rivolto al direttore di gara esclamando "non capisci un c…. , arbitro". Trattasi con tutta evidenza non di una semplice protesta irriguardosa, come dedotto dal tesserato, ma di una vera e propria offesa, e cioè di un’aggressione alla persona dell'arbitro menomato nel suo prestigio e nel suo decoro. Ad attenuare la fattispecie in esame non giova la dedotta tensione agonistica, perchè tale tensione è fattore connaturato ad ogni competizione sportiva che non deve in alcun modo condizionare in senso negativo un calciatore professionista abituato al clima acceso della gara. La condotta del Testa è stata congruamente sanzionata dal primo giudice con la squalifica per due gare, secondo il consueto parametro sempre adottato dagli organi disciplinari di questa Lega. Si impone quindi la reiezione del reclamo con l'addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa versata va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it