Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. GUALDO AVVERSO LA AMMENDA DI € 600 (L.1.161.756) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 8/C del 5.9.2001 – gara Rimini-Gualdo del 2.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. GUALDO AVVERSO LA AMMENDA DI € 600 (L.1.161.756) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 8/C del 5.9.2001 - gara Rimini-Gualdo del 2.9.2001) Con delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato alla società S.S. Gualdo l’ammenda di 600 euro “per lancio all’inizio dei due tempi di gara di alcuni fumogeni ad opera di propri sostenitori in campo avverso”. Ha presentato reclamo nelle forme e nei termini di rito la società, deducendo che effettivamente erano stati accesi alcuni fumogeni dai propri sostenitori, ma che i medesimi erano stati gettati non sul terreno di giuoco, bensì all’interno della tribuna occupata dagli stessi sostenitori gualdesi: non sussistendo quindi l’ipotesi di lancio pericoloso di materiale pirotecnico, il reclamo ha concluso chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione ed in via subordinata una sua riduzione. Nessuno è comparso all’odierna riunione. Osserva la Commissione che il rapporto del direttore di gara -atto ufficiale e di fede privilegiata- descrive con chiarezza e precisione il comportamento tenuto dai sostenitori del Gualdo, precisando che i suddetti hanno lanciato i fumogeni accesi sul campo per destinazione, e cioè all’interno del recinto di gioco. Trattasi certamente di comportamento meritevole di sanzione, in quanto di per sé stesso idoneo a cagionare pericolo per la pubblica incolumità e danno grave alla persona. L’assenza di conseguenze dannose a terzi e la circostanza che i fatti commessi dai propri sostenitori avvennero in campo avverso, ove risultano in effetti limitate le possibilità per la società oggettivamente responsabile di approntare idonee misure per contrastare il fenomeno, giustificano l’irrogazione di un’ammenda nella ridotta misura indicata dal primo giudice. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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