Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONZA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE UGALI EMEKA JUDE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 22/C del 26.9.2001 – gara Monza-Pisa del 23.9.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 10/10/01 n. 32/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO MONZA AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE DEL CALCIATORE UGALI EMEKA JUDE (Delibera G.S.
Com. Uff. n. 22/C del 26.9.2001 - gara Monza-Pisa del 23.9.2001)
La società Calcio Monza ha preannunciato reclamo avverso la
squalifica per due gare del calciatore Ugali Emeka Jude inflitta dal Giudice
Sportivo.
Successivamente la società suddetta con fax dell’1.10.2001 ha
rinunciato al reclamo, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità ex
art. 29 co. 9° del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo.
La tassa va incamerata.
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