Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 10/10/01n. 32/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO PADOVA AVVERSO LA AMMENDA DI € 15.000 (L. 29.044.050) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 – gara Carrarese-Padova del 16.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 10/10/01n. 32/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO PADOVA AVVERSO LA AMMENDA DI € 15.000 (L. 29.044.050) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 - gara Carrarese-Padova del 16.9.2001) Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, la società Calcio Padova ha proposto reclamo richiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, la riduzione consistente della stessa. A sostegno del gravame ha dedotto: a) gli incidenti avvenuti in occasione della gara Carrarese-Padova del 16.9.2001 sono stati principalmente provocati dai tifosi della Carrarese, come ampiamente riportato dalla stampa, e come dimostra il fatto che gli unici provvedimenti assunti dalla Forza Pubblica abbiano riguardato l’arresto di cinque tifosi della Carrarese, peraltro avvenuto in flagranza tanto da essere processati per direttissima (violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale); b) il provvedimento del Giudice Sportivo trae origine dal referto dell’arbitro, il quale non solo non segnala le intemperanze dei tifosi della Carrarese, ma arriva a descrivere anche incidenti avvenuti fuori dallo stadio: il che appare inverosimile essendo lo stesso impegnato a dirigere un incontro di calcio “all’interno dello stadio”. Ha sostenuto in sintesi che il referto dell’arbitro sarebbe incompleto e contradditorio e che il provvedimento impugnato apparirebbe confuso nelle motivazioni, laddove il Giudice Sportivo segnala la persistenza dell’atteggiamento offensivo e aggressivo dei sostenitori “locali” (quindi della Carrarese, peraltro non sanzionata). All’odierna riunione la società è stata rappresentata dall’avvocato Enzo Conte il quale, ribaditi e valorizzati i motivi del ricorso, ha insistito per l’accoglimento dello stesso. Ritiene la Commissione che gli argomenti sottoposti alla propria attenzione dimostrino effettivamente una notevole carenza di logicità nella ricostruzione dei fatti, quali risultano dagli atti ufficiali. E’ vero che gli incidenti fra tifoserie sono normalmente rilevati da altri collaboratori diversi dall’arbitro, ma è altrettanto vero che, ove gli stessi siano rilevati da quest’ultimo, debbano comunque risultare completi e congruenti, quali non appaiono nella fattispecie in esame. Pertanto valutate le circostanze attenuanti a favore della società reclamante, che in campo avverso era menomata nei poteri di prevenzione e di controllo della propria tifoseria, è opinione della Commissione che possa essere accolta la richiesta subordinata di decurtazione della sanzione, riducendo la stessa a 5.000 euro (9.681.350). Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo la ammenda a 5.000 euro (L. 9.681.350). La tassa va restituita.
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