Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 17/10/01 n. 37/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 2.000 (L. 3.872.540) E AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE GIACOMO GALLI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 26/C del 3.10.2001 – gara Nuova Nardò-Martina del 30.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 17/10/01 n. 37/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' NUOVA NARDO’ CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 2.000 (L. 3.872.540) E AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE GIACOMO GALLI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 26/C del 3.10.2001 - gara Nuova Nardò-Martina del 30.9.2001) Con delibera del Giudice Sportivo veniva squalificato per quattro gare effettive il calciatore della Nuova Nardò Calcio Giacomo Galli per avere, in azione di gioco, colpito intenzionalmente un avversario con una gomitata alla mandibola e procurandogli temporaneo danno fisico; espulso, tardava a lasciare il terreno di gioco e rivolgeva all’arbitro ripetute frasi offensive; e veniva altresì irrogata alla società Nuova Nardò Calcio l'ammenda di 2.000 euro per fitto lancio di bottiglie e monetine alcune delle quali colpivano più volte un assitente arbitrale alla nuca ed alla schiena provocandogli lieve e momentaneo dolore. Presentava reclamo, nelle forme e nei termini di rito, la società, depositando articolata memoria descrittiva dei fatti. Nella medesima si sostiene che il comportamento del calciatore nei confronti del direttore di gara deve essere inquadrato in una manifestazione di disappunto per il fatto che era stata sanzionata soltanto la sua condotta fallosa e non quella tenuta ai suoi danni ed altresì che il Galli, per il suo ruolo di punta centrale, è sistematicamente fatto oggetto di condotte fallose da parte dei calciatori avversari; quanto all'ammenda, si evidenzia invece che il comportamento dei propri sostenitori non aveva colpito al capo né provocato dolore alcuno all’assistente arbitrale. Tanto premesso si concludeva chiedendo la riduzione della squalifica e dell'ammenda per meglio adeguare le sanzioni irrogate ai fatti concreti. All’odierna riunione nessuno era presente. Osserva la Commissione che il reclamo deve essere respinto. Il rapporto del direttore di gara, atto ufficiale e di fede privilegiata, descrive infatti con chiarezza e precisione il comportamento offensivo tenuto dal calciatore squalificato nei suoi confronti, né vi sono dubbi sul carattere offensivo delle parole pronunciate, stante il loro significato proprio e sulla circostanza che le medesime fossero rivolte all'arbitro, secondo quanto risulta dagli atti ufficiali. Quanto alla condotta fallosa risulta chiara la particolare violenza della condotta tenuta dal Galli attese le modalità del fatto ed in particolare la circostanza che la gomitata sferrata dal calciatore squalificato andò a colpire la mandibola dell’avversario, ossia una zona particolarmente delicata e sensibile, provocando al danneggiato dolore e temporaneo danno fisico. Quanto all'ammenda si osserva che il comportamento tenuto dai sostenitori della Nuova Nardò Calcio è da valutare come assai grave, essendo stato l’assistente arbitrale raggiunto in più occasioni da bottiglie e monetine in parti diverse del corpo, una delle quali (la nuca) particolarmente sensibile e delicata. Tanto giustifica la conferma della decisione reclamata, con conseguente rigetto del proposto gravame. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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